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Il Centro studi Livatino: “In piena pandemia inaccettabile che il Parlamento sul ddl Zan”

Per il Centro Studi Livatino è arduo trovare degli aggettivi, che sarebbero tutti inadeguati, per definire quello che sta accadendo in Parlamento

Merita di entrare nella storia un Parlamento che, mentre l’Italia è ripiombata nella
pandemia, le sue piazze vanno a fuoco, e l’economia è al collasso, contingenta i tempi
e concentra le energie per inserire nell’ordinamento penale l’attenzione ai “percorsi di
transizione” (sessuali o di genere). E’ arduo trovare aggettivi: sarebbero tutti inadeguati”.

E’ quanto si legge nella nota diffusa il 28 ottobre 2020 dal Centro Studi Livatino, dal titolo: “Legge omofobia: l’Italia brucia e la Camera discetta di ‘aspettative sociali connesse al sesso’“.

La nota

Nella seduta di ieri dedicata al testo unificato Zan sull’omotransfobia, la Camera ha
approvato l’emendamento 01.0401 a firma dei deputati Annibali (Italia viva), Bazoli
(Pd), Conte (Leu), Giuliano (M5S), Bartolozzi (Forza Italia). Come è noto, il t.u. modifica gli art. 604 bis e 604 ter del codice penale, ed estende le fattispecie di reato e l’aggravante ivi previste, aggiungendo alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi anche gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.

Si tratta di categorie nuove: perfino la Commissione affari costituzionali ne ha rilevato l’indeterminatezza e la genericità, incompatibili con le caratteristiche di tassatività che deve avere una norma penale. L’emendamento approvato ne fornisce le definizioni. Spiega che ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso,
indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

Meritano di entrare nella storia del diritto i deputati che hanno proposto e votato una norma nella quale l’applicazione di sanzioni penali fino a 6 anni di reclusione, con la
possibile attivazione durante le indagini di intercettazioni e misure cautelari, dipendano
dall’interpretazione che p.m. e giudici daranno a espressioni come “aspettative sociali
connesse al sesso” o “identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere”.

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