Come qualsiasi figura professionale, anche l’avvocato è obbligato a esercitare la propria attività in modo corretto e deontologicamente rispettoso. L’avvocato può essere accusato di imperizia, imprudenza, negligenza, dolo o colpa grave. Per quanto concerne il caso specifico della responsabilità professionale dell’avvocato si può parlare di obbligazione di mezzi e non di risultato perché a tutti gli effetti l’esito del giudizio non è necessariamente correlato all’operato del legale. Il professionista non può infatti promettere vittorie legali ma è obbligato a informare come l’esito di qualsiasi causa non sia prevedibile fino in fondo. Avere ragione non significa sempre e comunque vincere.
Quello che riguarda la responsabilità professionale dell’avvocato è espresso nel Codice Deontologico Forense. Nell’ambito dello svolgimento del suo mandato, l’avvocato è responsabile civilmente e può trovarsi nella circostanza di dover rispondere delle azioni intraprese anche a titolo penale e disciplinare. L’avvocato risponde a titolo disciplinare con la violazione delle disposizioni imposte dal Codice Deontologico Forense, risponde personalmente in caso di consulenza infedele, reati di patrocinio e in qualsiasi circostanza in cui si possa dimostrare la responsabilità dell’avvocato in una causa persa.
All’avvocato viene sempre richiesta una diligenza qualificata che sia superiore a quella di qualsiasi altra persona e proporzionata alla prestazione che è tenuto a concludere. L’avvocato si può trovare a dover rispondere per negligenza, imprudenza e colpa lieve, nel caso di imperizia potrebbe essere riconosciuta una limitazione della responsabilità se la pratica ha mostrato una particolare complessità o se si sono presentate novità in corso d’opera. Quando un avvocato assume un incarico formalmente deve necessariamente rispettare i requisiti imposti dalla legge, tra cui rientra anche quello per cui è tenuto a comunicare il numero di polizza assicurativa al cliente che va ad assistere.
La responsabilità professionale dell’avvocato va relazionata ai suoi tre principali doveri: il dovere d’informazione che lo spinge a informare il cliente di ogni eventuale aggiornamento legato alla causa, il dovere di sollecitazione per cui il professionista deve sostenere tutte le iniziative che possono facilitare il raggiungimento della soluzione migliore e il dovere di dissuasione in considerazione del quale l’avvocato deve disincentivare il cliente dall’intraprendere liti temerarie o azioni che in qualche modo potrebbero danneggiarlo. Ogni volta che l’avvocato agisce rispondendo ai suoi principali tre doveri deve farlo con una comunicazione scritta al cliente per esentarsi da qualsiasi responsabilità professionale.
La responsabilità professionale dell’avvocato non può essere valutata in base all’esito favorevole o meno della causa che ha seguito. Per dimostrare il nesso di causa effetto tra danno e opera professionale prestata è necessario motivarne con debite prove la relazione. Per dimostrare la responsabilità dell’avvocato vi è onere della prova e va dimostrato in modo inequivocabile il nesso causale tra operato del professionista e sua eventuale omissione e danno subito dal cliente.
Il cliente può richiedere il risarcimento di un danno subito soltanto se può provare la responsabilità professionale dell’avvocato nei casi in cui abbia riscontrato un errore professionale che vanifichi tutta l’attività pregressa, possa dimostrare che la prestazione offerta dal legale non sia stata adempiuta o che non abbia prodotto effetti a favore del cliente, che l’avvocato abbia operato con negligenza o imperizia abbia commesso inadempimenti gravi.
Testo di approfondimento: Responsabilità avvocato: in cosa consiste e onere della prova