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Perché i diritti sociali non sono facilmente applicabili

Le libertà negative corrispondono con l’obbligo del non fare da parte dello Stato e, in generale, dei pubblici poteri, e, pertanto, rappresentano una limitazione del loro potere. I diritti di prima generazione, quelli dello Stato di diritto, comprendono la libertà personale, di movimento, di associazione, di riunione, di coscienza e di religione, l’uguaglianza di fronte alla legge, il diritto alla presunzione d’innocenza e altri diritti limitativi delle potestà punitive dello Stato, il diritto di proprietà, e, appunto, il diritto alla cittadinanza. Le libertà individuali, o libertà nella sfera individuale, presuppongono l’interesse del singolo individuo al godimento di un determinato diritto o libertà. Le libertà individuali comprendono, tra i più importanti, la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione, religiosa e di manifestazione del pensiero.

La Costituzione riconosce e garantisce anche le libertà collettive, o diritti nella sfera pubblica o diritti della socialità, tra cui, principalmente, la libertà di riunione e di associazione, e in particolare la libertà di associazione religiosa, di associazione sindacale e di associazione politica. Le libertà collettive presuppongono il concorso di una pluralità di soggetti, accomunati dall’unico scopo diretto alla realizzazione di comuni finalità.

La Costituzione deve garantire una dimensione della tutela dei diritti fondamentali, tanti e diversi fra loro, che punta alla loro concreta effettività, in quanto strumenti di partecipazione alla vita economica, sociale e politica. I diritti sociali corrispondono con l’obbligo di fare, di erogare prestazioni, da parte dello Stato e dei pubblici poteri. I diritti di seconda generazione, quelli dello Stato sociale e dello Stato interventista, comprendono i diritti alla protezione sociale contro la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione, e il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione e il diritto all’assistenza. I diritti sociali vengono enunciati nella Costituzione come programmi la cui attuazione è rinviata all’attività successiva degli organi pubblici. Questi diritti sono ispirati ai principi di solidarietà e di uguaglianza sostanziale espressi dagli artt. 2 e 3, co. 2, Cost.

La Costituzione non predispone particolari strumenti di tutela per i diritti sociali. I riferimenti alla legge, alla Repubblica e allo Stato sono sostanzialmente equivalenti e stanno a significare che questi compiti gravano sull’Amministrazione. È attraverso la legislazione ordinaria che questi diritti vengono organizzati in prestazione e in servizi, e gli strumenti di tutela di cui dispone il cittadino sono quelli comuni apprestati dall’ordinamento. Lo strumento con cui i diritti sociali sono resi concreti è costituito dalla rete dei servizi sociali, che consistono un complesso di servizi derivanti dalla legislazione sociale. I principali settori attraverso cui si svolge la protezione della sicurezza sociale sono i seguenti: la previdenza sociale, l’assistenza sanitaria, e l’assistenza sociale.

In particolare, per l’assistenza sociale, la legge n. 328/2000 istituisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla cui realizzazione partecipano lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. I diritti sociali non sono facilmente applicabili, in quanto il loro godimento dipende dalla programmazione economica, anche se devono rimanere una garanzia, poiché, pur essendo comprimibili per esigenze di bilancio, non lo sono in termini assoluti. In questo senso i diritti sociali godono di una difesa giurisdizionale

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