Leggo un comunicato-stampa dell’ANP e del CoorDown di qualche giorno fa, secondo il quale “l’incomprimibilità dei diritti degli alunni e delle alunne con disabilità e con bisogni educativi speciali può essere pienamente garantita, solo se vi realizzano a monte “tre condizioni: l’emanazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche di cui all’art 117 della Costituzione, l’assegnazione degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione e la totale vaccinazione di tutti gli alunni con disabilità. Ed il comunicato si conclude: “Le nostre organizzazioni pertanto chiedono la realizzazione delle tre condizioni sopra riportate, quale presupposto imprescindibile per il riconoscimento pieno del diritto all’istruzione degli alunni e delle alunne con disabilità: come è stato detto, infatti, ‘un diritto non è qualcosa che ti viene dato da qualcuno; è qualcosa che nessuno può toglierti’”.
Con queste premesse le due importanti organizzazioni negano alcuna validità giuridica alla Nota min. 662/2020 del 12 Marzo scorso con la quale invece si stabiliva che le scuole non dovevano limitarsi a far partecipare gli alunni con disabilità alla didattica in presenza, ma dovevano valutare di far partecipare gruppetti di compagni a rotazione.
A parte il fatto che “i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche per le scuole secondarie “sono stati approvati già con decreto legislativo n. 226 del 2005 e che “le Linee guida per le scuole dell’infanzia e primarie “sono state approvate secondo le indicazioni del dpr n. 89 del 2009, seguite dal d. m. n. 254 del 2012 (norme apparentemente ignorate), c’è assai di più in tale comunicato.
Infatti, dal momento che per le due organizzazioni le tre condizioni sono irrinunciabili al fine dell’inclusione, poiché esse ritengono ancora non verificate le tre condizioni, gli alunni con disabilità non avrebbero attualmente diritto di frequentare le scuole comuni.
Ciò significherebbe che tutte le norme che hanno introdotto e ribadito il diritto all’integrazione ed all’inclusione scolastica, non sarebbero sufficienti attualmente a far nascere in questi alunni il diritto alla scolarizzazione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado.
Invece la normativa emanata dal Marzo 2020, come i numerosi DPCM e la l.n. 41/ 2020 dimostrano il contrario, ed è stata applicata da numerose scuole.