La richiesta di oscuramento dei canali Rai non esime dallโobbligo di pagare il canone. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione annullando una decisione della Commissione Tributaria del Lazio che aveva accolto il ricorso di un contribuente. Il servizio pubblico, insomma, non รจ assimilabile a una televisione privata, non cโรจ abbonamento, si tratta di un vero e proprio tributo. In particolare la sesta sezione civile di piazza Cavour (sentenza n. 1922) ha accolto il ricorso dellโAgenzia delle Entrate contro la sentenza che aveva annullato una cartella per omesso pagamento del canone dal 2007 al 2008.
Secondo la Commissione Tributaria, il canone non sarebbe dovuto perchรฉ nel 2002 il contribuente aveva richiesto lโoscuramento delle reti Rai: il giudice di merito aveva ritenuto fondata la tesi anche perchรฉ non contestata puntualmente in giudizio dallโAgenzia.
La Cassazione, citando una precedente decisione delle Sezioni Unite (n. 24010 del 2007) ha ribadito che il canone Rai โnon trova la sua ragione nellโesistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente allโEnte, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilitร effettiva di usufruire del servizioโ e che โla richiesta di oscuramento dei canali Rai non rientra nel novero dei fatti esistintivi dellโobbligo di pagamentoโ. Ragione per cui, la Commissione Tributaria del Lazio dovrร ripronunciarsi, attenendosi a tale principio.