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Lo sport sacrificio e talento, una parola per la Costituzione

Questo sarà l’anno delle Olimpiadi che si svolgeranno a Tokyo, rinviate di un anno a causa della pandemia che ha travolto il mondo. Nella sua “enciclica laica” sullo sport, Papa Francesco ricorda che “i Giochi sono da sempre un segno di inclusione, contrapposta alla cultura del razzismo. Certamente le Olimpiadi, di cui ho sempre apprezzato di costruire ponti invece che muri, possono rappresentare il segno di una partenza nuova e con il cuore nuovo”.

Lo sport è una dimensione complessa, in cui la dimensione individuale e, insieme, collettiva, colmano la distanza tra l’aspetto ludico e di divertimento dell’attività sportiva e la funzione sociale legata al rispetto delle regole, alla disciplina e alla lealtà nello svolgimento della competizione.

Del resto, lo sport è un fenomeno globale, definito dalla Carta Europea dello Sport (art.2, co. 1°) come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo, l’espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

La nostra Costituzione nella sua versione originaria, a differenza di altri Testi fondamentali, non contiene alcun riferimento esplicito allo sport. Come la Costituzione greca adottata nel 1975 che dedica allo sport una disposizione specifica. L’art. 16, comma 9, stabilisce che “gli sport sono posti sotto la protezione e l’alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive, di ogni genere, come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità degli scopi propri delle sovvenzioni stesse”.

La forma costituzionale del diritto allo sport sembra evocare l’impegno delle istituzioni statali verso il fenomeno sportivo. Un diritto sociale che deve trovare effettività attraverso l’intervento economico dei pubblici poteri.

Anche la Costituzione spagnola destina uno spazio allo sport, collegandolo strettamente al diritto alla salute. Sport e salute costituiscono un solido binomio in cui l’importanza del primo si ripercuote sulla esigenza di tutelare il benessere psicofisico individuale. L’art. 43, 3° co., stabilisce che “i pubblici poteri svilupperanno l’educazione sanitaria, l’educazione fisica e lo sport. Inoltre, agevoleranno l’adeguata utilizzazione del tempo libero”. La Costituzione insiste sul concetto di impiegare al meglio il tempo dello svago, precisando che spetta alle Comunità autonome “la promozione dello sport e dell’adeguata utilizzazione del tempo libero” (art. 48, comma 1). Interessante il nesso tra sport e tempo libero, come due coordinate complementari che consentono lo sviluppo della personalità umana.

La Costituzione italiana non prevede un articolo sullo sport. Tuttavia, sono molteplici le suggestioni che ritroviamo tra le pieghe del Testo costituzionale a proposito dello sport. Esso è per sua natura traversale e interdisciplinare e in ragione di ciò è facile individuare numerosi collegamenti con istituti e principi contenuti in disposizioni costituzionali.

Così, fin dal compito affidato alla Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto  la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono a tutti i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” si sottolinea, implicitamente, la funzione fondamentale dello sport capace di annullare  le diseguaglianze e di agire come un vero e proprio “ascensore sociale”.

Lo sport, nelle società contemporanee deluse dal fallimento delle politiche pubbliche, acquista un potere formidabile, perché viene percepito anche come strumento di riscatto e di raggiungimento di traguardi, sovente preclusi in altri settori dell’ordinamento.

Lo sport può trasformare il sogno in realtà; anche per i più deboli e per i meno abbienti si può avverare il “miracolo” di diventare campioni, di arrivare per primi. Proprio come scrive nell’art. 34 la Carta costituzionale “i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi” vanno incoraggiati a intraprendere attività sportive. Sarebbe auspicabile che nelle scuole venissero potenziati impianti sportivi e attrezzature indispensabili al fine di rendere davvero effettivo il diritto allo sport.

Lo sport nelle democrazie moderne assume sempre più il ruolo di fattore d’integrazione, costituisce motivo di aggregazione e si declina secondo i principi di correttezza, tolleranza, trovando un solido punto di approdo nell’art 2 della Costituzione laddove sancisce, appunto, il dovere di solidarietà.

Tale aspetto peculiare dell’ordinamento sportivo è stato messo in luce in alcune decisioni della Corte costituzionale, nella parte in cui afferma che “l’ordinamento sportivo nazionale è articolazione di quello internazionale, facente capo al Comitato Olimpico internazionale. Questo ordinamento autonomo – prosegue la Corte nella sent.  n. 49 del 2011 – costituisce l’articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale, esso risponde ad una struttura organizzativa extra -statale riconosciuta dall’ordinamento della Repubblica”.

Anche prescindendo dalla dimensione internazionale del fenomeno, deve sottolinearsi che l’autonomia dell’ordinamento sportivo trova tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse formazioni sociali dove la persona svolge la sua personalità e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive.

Del resto, anche il sistema dell’organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non siano vietati ai singoli dalle leggi penali (art. 18). Con la conseguenza, ribadisce la Corte con una sua più recente pronuncia (sent. 160 del 2019), che i rapporti tra i due ordinamenti nazionale e sportivo devono essere disciplinati tenendo conto dell’autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice.

In linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale la Carta olimpica fissa i rapporti tra il CIO e i singoli Comitati olimpici nazionali. In particolare, l’art.27 prevede la possibilità di una collaborazione con enti governativi e con organizzazioni non governative, con l’unica condizione di “resistere a tutte le pressioni, incluse pressioni politiche, legali, religiose o economiche che potrebbero impedire loro il rispetto dei principi contenuti nella Carta olimpica”.

Al fine di preservare il principio di autonomia dello sport il Comitato esecutivo del CIO può anche deliberare la sospensione o il ritiro del riconoscimento olimpico di un Comitato olimpico nazionale se “la Costituzione, la legislazione, o altri regolamenti in vigore in quel Paese, o qualsiasi atto di un’agenzia governativa o di un’altra entità, ha l’effetto di ostacolare l’attività del Comitato nazionale o la formazione o l’espressione della sua volontà”.

Si inserisce nel quadro dei principi costituzionali l’attenzione che il Next Generation Italia rivolge allo sport. In particolare, gli interventi di rigenerazione urbana costituiscono uno strumento di supporto non soltanto in funzione del recupero del degrado ambientale e sociale, ma in primo luogo per favorire la strategia di inclusione, soprattutto giovanile.  Allo sport viene riconosciuto un ruolo fondamentale nell’integrazione sociale come strumento di contrasto alla marginalizzazione delle comunità locali.

In quest’ottica un ruolo centrale assume la riqualificazione delle strutture sportive, volte a promuovere il ruolo dello sport nelle periferie urbane. La realizzazione di impianti sportivi rientra in un più ampio progetto di misure rivolte a favorire la transizione verde e digitale. La costruzione di parchi attrezzati immaginata all’interno di linee di intervento per contrastare il degrado delle zone periferiche delle grandi città.

L’implementazione del progetto previsto nel Piano italiano di Ripresa e resilienza si articola in distinti momenti: una prima fase comprende analisi preliminari e azioni necessarie per preparare al meglio gli appalti pubblici, come l’identificazione e l’analisi di base che precede l’avvio e la realizzazione dei progetti selezionati. Infine, il monitoraggio e la verifica del livello di messa a punto dei progetti allo scopo di individuare quelli più efficaci da replicare.

Il mondo dello sport gioca una funzione indispensabile per rafforzare la capacità di resilienza economica e sociale e mitigare l’impatto sul tessuto sociale dall’emergenza pandemica.

La valorizzazione della socialità della persona e lo sviluppo della personalità dei singoli sono aspetti tra loro complementari che costituiscono finalità del fenomeno sportivo. Coerentemente, l’art. 1 dello Statuto del Coni definisce l’attività sportiva come “elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale”.

Lo sport è così strumento d’inclusione e di dialogo multiculturale; fratellanza e universalità sono la cifra dei Giochi Olimpici.

Esso trova accoglimento nell’art. 2 della Costituzione, nella parte in cui la “Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale”. Il fenomeno sportivo si inserisce perfettamente nella cornice costituzionale, sia nella dimensione individuale che collettiva.

In particolare, l’art. 13 tutela la libertà personale, definendola “inviolabile”; si tratta di una disposizione che attribuisce la piena autodeterminazione al singolo e che ricomprende anche la libertà di ciascuno di praticare sport.

L’art. 18 dedica attenzione alla libertà di associazione (“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”) garantendo, dunque, le forme di associazionismo sportivo.

Vi è poi il nesso inscindibile tra salute, ambiente e sport, il benessere psicofisico è strettamente collegato allo svolgimento dell’attività sportiva.

Lo sport è funzionale a uno stile di vita sano. L’art. 32, invero, recita che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

La sedentarietà costituisce, infatti, una delle principali cause di obesità infantile. Lo sport rappresenta una strategia di prevenzione, produce benessere individuale e maggiore ricchezza collettiva, in termini di minori risorse da impiegare sul settore della spesa sanitaria. L’evidente relazione tra sport e salute è sottolineata da fonti internazionali. In proposito la Convenzione di Strasburgo contro il doping del 16 novembre 1989 prevede, nel Preambolo, che gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono “consapevoli che lo sport deve svolgere un ruolo importante per la promozione della salute, dell’istruzione morale e fisica e per la promozione della comprensione internazionale”.

Lo sport ha, inoltre, una valenza formativa di primaria importanza. È strumento di crescita e di sviluppo della personalità, soprattutto per i giovani.

Afferma ancora nella sua “enciclica laica” sullo sport, Papa Francesco “il talento è niente senza applicazione. La storia, non solo quella sportiva, racconta di tanta gente di talento che si è poi persa strada facendo come racconta la parabola di Matteo (Mt 25, 14 -30) in cui Gesù appare come un allenatore esigente: se sotterri il talento non fai più parte di una squadra- e prosegue Francesco – il sacrificio è termine che lo sport spartisce con la religione. A nessuno piace fare fatica perché la fatica è un peso che ti spezza. Se però nella fatica riesci a trovare un significato, allora il tuo giogo si fa più lieve. L’atleta è un po’ come il santo: conosce la fatica ma non gli pesa”.

Lo sport impartisce “lezioni di vita” insegnando ai giovani a saper perdere e anche a saper vincere. Il vero campione non si abbatte per le sconfitte, riesce a rialzarsi dopo una prova difficile e non umilia l’avversario quando vince. Per questo, lo sport è evocato, implicitamente, anche nell’art. 31 in cui si tutela l’infanzia e la gioventù, a presidio del favor minoris.

Anche il Trattato di Lisbona pone l’accento sul significato sociale dello sport, affermando che “l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

Vi è poi un’ulteriore connessione tra le tematiche costituzionali e lo sport che merita di essere ricordata, legata al rapporto tra lavoro e sport. Il professionismo nello sport rinvia, infatti, al contenuto dell’art. 4 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Lo sport è anche misurabile in termini di capacità di divenire una delle principali espressioni positive della Nazione. Per questo lo sport molto spesso è associato al Tricolore italiano e all’Inno di Mameli.

E proprio la bandiera è l’unico simbolo della Repubblica che trova menzione nella Costituzione italiana. L’art. 12 afferma che “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a bande verticali di uguali dimensioni”.

Onore, disciplina, bandiera, lealtà, unità nazionale, ognuna di queste parole, di cui lo Sport rappresenta mirabile sintesi, trova posto nella Costituzione italiana.

Basti pensare a tutte le volte che ci siamo emozionati a veder sventolare il Tricolore durante la premiazione di atleti italiani in competizioni di carattere internazionale. Intere generazioni sono cresciute con i valori dello sport fatto di sacrifici e rinunce, di gioie e soddisfazioni.

La Bandiera, che i migliori atleti e atlete italiane hanno ricevuto dal Presidente della Repubblica, in segno di riconoscenza e gratitudine, è sempre stata per ciascuno di loro motivo di orgoglio.

Sembra, dunque, riduttivo non parlare espressamente di sport in Costituzione, con l’unica eccezione della previsione contenuta nell’art. 117 che menziona l’ordinamento sportivo ai soli fini della ripartizione di competenza tra lo Stato e le Regioni.

Proprio il 2021, anno in cui ricorre il settantacinquesimo anniversario della nascita della Repubblica, potrebbe essere l’occasione per introdurre lo sport tra i suoi principi fondamentali, affidando alla Repubblica il compito di promuoverlo e di valorizzarlo in tutte le sue manifestazioni.

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