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Legge Zan, quali sono le ragioni di priorità?

Nel pieno di una pandemia ancora in corso, con centinaia di morti al giorno e con un disastro economico che si fatica a fronteggiare, leader di partito e opinion maker definiscono prioritaria l’approvazione al Senato della c.d. legge Zan, dal nome del relatore alla Camera, già passata in questo ramo del Parlamento.

Importanti media che non perdono occasione per rimarcare l’urgenza del varo di queste norme, con appuntamenti quotidiani testi a sollecitare i senatori. Talk show con share elevati includono in automatico nella scaletta testimonianze e appelli in tal senso.

Quand’anche le Camere non avessero altro da fare, buon senso e ragionevolezza imporrebbero di mettere da parte questa pericolosa congerie di disposizioni liberticide, che si apre al primo articolo con definizioni sconosciute nel nostro ordinamento e di tale vaghezza da conferire al magistrato che sarà chiamato ad applicarle una discrezionalità interpretativa oltre il limite dell’arbitrio. Poiché gli articoli 2 e 3 del disegno di legge estendono le sanzioni penali previste dalla legge Mancino alle discriminazioni fondate, fra l’altro, sull’identità di genere, ecco la definizione che l’art. 1 dà di quest’ultima: “identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

Sulla base dell’applicazione che il P.M. e il giudice daranno di espressioni così generiche, confuse e prive di connotazione giuridica verranno decisi al termine del giudizio, anni di reclusione, e prima, durante le indagini, intercettazioni telefoniche e ambientali e provvedimenti restrittivi della libertà, nei confronti di chi sostiene, per es., che la famiglia è tale se composta da coniugi di sesso differente, e che il sesso non dipende da un’autopercezione, bensì dalla natura. “La legge – sostiene l’on Zan – serve a instillare nelle persone un atteggiamento di prudenza. Se dici che una donna trans non è donna, è come se dicessi a una persona che non è cattolica”!

Che non vi sia alcuna necessità di nuove disposizioni, e che il quadro normativo esistente sia già in grado di colpire e sanzionare chiunque offenda o leda in qualsiasi modo persone omosessuali, oltre a essere contenuto nelle norme del codice penale e delle leggi penali, è confermato dal fatto che ogni qual volta la cronaca informa di un episodio che si suppone espressione di discriminazione avente come motivo l’orientamento sessuale della vittima, la reazione è immediata, e il responsabile viene individuato e perseguito (è accaduto qualche giorno fa a Ostia).

Fra i provvedimenti all’esame del Parlamento uno dei più controversi è il decreto legge n. 44 sull’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie: sarebbe importante se l’approfondimento dei problemi che esso pone avvenisse, pur nei tempi ristretti previsti per la conversione, senza forzature, e permettendo quel confronto e quell’attenzione imposti dalla delicatezza delle questioni in gioco. Sarebbe veramente singolare se sull’obbligo vaccinale intervenisse la blindatura del decreto per mancanza di tempo, e magari pure il voto di fiducia, e intanto inserisse nel calendario dei lavori il ddl Zan, procedendo col voto delle sue norme.

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