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Definizione di paese sicuro: cosa dice la Corte di giustizia dell’Ue

Il rinvio pregiudiziale previsto dall’art.267 del Trattato dell’Unione europea rappresenta, in un certo senso, il cuore del sistema giurisdizionale dell’Unione. Si tratta di un meccanismo basato sul dialogo tra giudice nazionale e Corte di Giustizia finalizzato ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto eurounitario. Il giudice domestico ha l’obbligo di applicare integralmente la normativa dell’Unione. Le funzioni attribuite al giudice degli Stati membri e alla Corte consentono al diritto unionale di declinarsi effettivamente negli ordinamenti degli Stati. Nel caso di dubbio sull’interpretazione di tale diritto, il giudice nazionale, di fronte a questioni che interessano il diritto dell’UE, ha la facoltà di rinviare alla Corte di Giustizia. Mentre per il giudice di ultima istanza si concretizza un vero e proprio obbligo di rinvio. Tale giudice può astenersi dal sollevare il rinvio sulla controversia su cui vi sia una giurisprudenza consolidata della Corte o quando l’interpretazione dell’atto dell’Unione da applicare nel caso concreto non sollevi alcun ragionevole dubbio.

Da qualche tempo le Corti Costituzionali degli Stati partecipano direttamente al dialogo con il giudice di Lussemburgo. In particolare, tutte le volte in cui il diritto dell’Unione impatta con norme di livello costituzionale. Sebbene il diritto dell’Unione prevalga anche in caso di distonia con norme di rango super primario, le Corti costituzionali rivendicano un ruolo attivo quando vengono in questione diritti fondamentali che trovano identico riconoscimento nella Carta di Nizza e nelle Costituzioni nazionali. In tal caso il rimedio della disapplicazione da parte del giudice comune della norma interna contrastante non risulta un rimedio adeguato a superare il vizio di costituzionalità. La contemporanea violazione di norme costituzionali e dell’Unione profila un rinvio alle due Corti.

Il tema della c.d. doppia pregiudizialità pone il quesito relativo a dare la precedenza del rinvio all’uno o all’altro Giudice. La Corte costituzionale italiana ha risolto la questione con due sentenze del 2019, lasciando, in sostanza, ai giudici nazionali la discrezionalità sulla scelta di rivolgersi prima all’una o all’altra giurisdizione. Parimenti, secondo la Corte di Giustizia, il giudice nazionale gode di un ampio spazio di valutazione circa il momento (precedente o successivo rispetto al rinvio pregiudiziale) in cui rivolgersi alla propria Corte costituzionale.  Va da sé che rinvii “in parallelo” potrebbero condurre a decisioni contrastanti creando un disagio tra le Corti. Piuttosto il principio di leale collaborazione consiglia alla Corte costituzionale di rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia in modo da realizzare un dialogo costruttivo e non uno scontro giurisprudenziale.

In questa cornice normativa che tratteggia il primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale si colloca la nota vicenda della sospensione del giudizio di convalida del trattenimento dei richiedenti asilo condotti nel centro di trattenimento in Albania. L’ordinanza del tribunale civile di Roma dell’11 novembre 2024 ha proposto il rinvio ex art. 267 alla Corte di Giustizia per la soluzione di quattro quesiti, ritenuta pregiudiziale alla decisione sulla convalida. Il tema del trattenimento dei richiedenti asilo nei centri in territorio albanese si interseca con i criteri per l’individuazione dei c.d. paesi sicuri contenuti nel D.L. 158/2024.  Solo nel caso in cui gli stranieri provengano da paesi considerati tali può trovare applicazione la procedura accelerata di esame della domanda di asilo e la specifica ipotesi di trattenere i richiedenti asilo nelle zone di frontiera, a cui sono assimilati i centri localizzati in Albania.

La Grande Sezione della CGUE del 4 ottobre 2024 aveva stabilito che un paese non può essere designato come sicuro “qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali” per tale classificazione. Siffatta interpretazione di paese sicuro fornita dalla Corte ha spinto qualche tribunale italiano a disapplicare la norma interna e a non convalidare il trattenimento per i migranti provenienti da paesi sicuri ma con eccezioni. Si attende di conoscere l’orientamento dei giudici di Lussemburgo circa la conformità al diritto unionale della designazione come paese di origine sicuro, qualora vi siano categorie di persone, chiaramente identificabili, che potrebbero essere in pericolo. La sezione immigrazione del Tribunale di Roma, soffermandosi sul momento di grave incertezza applicativa per la situazione venutasi a creare in Italia in seguito ad alcune decisioni dei tribunali di non convalidare, ha preferito sospendere la propria decisione e chiedere l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia. Infatti, rientra nella logica del rinvio pregiudiziale adire la Corte di Giustizia allo scopo di dissipare le gravissime divergenze interpretative del diritto europeo su tale materia per assicurarne l’uniforme applicazione su tutto il territorio dell’Unione. Diversamente, resterebbero i dubbi di conciliabilità della normativa italiana con il diritto eurounitario, con profondi contraccolpi sulla certezza del diritto e la libertà dei singoli.

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