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Uno scudo per i camici bianchi

paola_tullierLa normativa Balduzzi dal nome del Ministro proponente (D.L. 2012, n. 158) esonera da responsabilità il medico che abbia cagionato un danno nella sua attività sanitaria, in caso di colpa lieve, quando egli si sia attenuto ad accreditate linee guida o ad affidabili pratiche terapeutiche.

Il caso per cui il Legislatore è intervenuto è quello in cui il sanitario si sia affidato alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, abbia correttamente inquadrato il caso nelle sue linee generali e tuttavia, in concreto, abbia commesso qualche errore pertinente proprio all’adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico.

In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l’errore sia non lieve. Evidentemente il legislatore ha voluto prender atto, a fronte delle plurime denunzie e querele contro i medici, della complessità e difficoltà dell’ars medica che, spesso, deve affrontare questioni complesse e ciò in presenza di rischi preventivamente imponderabili o, comunque, specifiche rilevanti contingenze.

In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l’errore sia lieve, ma solo quando esso emerga come serio e rilevante.

In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l’esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno difesa preventiva contro istanze punitive in presenza di errori di poco conto e di paralleli danni lievi.

Si richiede di comprendere se la gestione di quello specifico rischio sia stata gestita da linee guida qualificate, se il professionista si sia ad esse attenuto, se infine, nonostante tale complessivo ossequio ai suggerimenti accreditati, vi sia stato alcun errore e, nell’affermativa, se esso sia lieve o meno.

Inoltre, si tratterà pure di valutare se una condotta terapeutica appropriata avrebbe avuto qualche qualificata probabilità di evitare l’evento, ma in ciò non vi è nulla di nuovo rispetto agli ordinari criteri di accertamento della colpa.

Accertato che il danno non è grave o, meglio, è lieve, occorre inoltre verificare se il terapeuta abbia posto in essere condotta gravemente colposa che possa fondare l’addebito.

A circa due anni dall’entrata in vigore, il sistema che si è voluto strutturare deve esser giudicato positivamente. Da una parte, infatti, il medico avveduto, preparato e rispettoso delle tecniche consolidate ( il che non vuol dire che si richieda conformismo, ma anzi che in casi specifici correttamente possono esser intrapresi senza rischi nuovi e moderni percorsi terapeutici) oggi è maggiormente al riparo da querele che in tante occasioni, pur essendosi rivelate infondate, hanno certo inciso sulla serenità del professionista, d’altro canto permane la tutela del paziente che ha subito un danno poichè non è stata preclusa la via del risarcimento in sede civile, meccanismo più agile e che presenta maggior possibilità di pronto ristoro.

Parallelamente l’incidenza positiva si può registrare sulla quantità dei procedimenti penali iscritti, limitando il numero dei procedimenti penali, prima causa della lentezza della giustizia, ragione delle tante dichiarazioni di prescrizioni dei reati che incidono così negativamente sulla credibilità del sistema.

Avv. Paola Tuillier

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