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Principio della valorizzazione della persona: ecco cosa si intende

La costituzionalizzazione della persona, in un quadro d’insieme caratterizzato dalla centralità dei diritti fondamentali, individua un criterio interpretativo e ricostruttivo dell’intero sistema istituzionale, consentendo d’individuare in maniera dinamica le situazioni di diritto alle quali deve corrispondere il riconoscimento di un bene comune. In altri termini, la costituzionalizzazione della persona eccede il riconoscimento dei singoli e specifici diritti. La Costituzione intende far sì che l’identità personale possa recuperare le sfaccettature, perché così possa essere dalle pretese di riduzionismo. Si specifica così la costituzionalizzazione della persona, nel senso della sottrazione dell’identità personale ad un unico fattore “dispotico” o totalizzante. La persona non può essere identificata unicamente con uno solo dei suoi modi d’essere nella società o con una parte di sé; ciò è affermato esplicitamente nell’art. 2 Cost.

Il principio della valorizzazione della persona umana corrisponde, nel diritto costituzionale, al principio personalista, enunciato con forza nell’art. 2 della Costituzione italiana, e dai successivi diritti e libertà. Nel diritto costituzionale, il principio personalista esprime soprattutto una priorità di valore, nel senso che la persona non è per lo Stato, o per la nazione, o qualsiasi altra entità collettiva, ma lo Stato è per la persona. Lo sviluppo della personalità non si realizza dunque attraverso semplici libertà negative, ma anche attraverso i diritti sociali, come il diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza sociale, la cui garanzia esige positivi comportamenti dei pubblici poteri, che comunque trovano il limite negativo relativo al divieto di violare la sfera della personalità individuale.

L’istituzione di uno spazio dei diritti fondamentali che apre la strada ad una nuova forma di Stato, appunto lo Stato costituzionale dei diritti, che porta con sé una nuova connotazione della democrazia. Il libero sviluppo della personalità, esplicitamente considerato, mette al centro dell’attenzione la persona con i suoi bisogni. Così i diritti fondamentali non vengono collocati in una dimensione statica e si pone il problema di garantirne l’effettività attraverso la disponibilità delle risorse necessarie. Non siamo di fronte ad un semplice allungamento del catalogo dei diritti, ma ad una ricostruzione del sistema costituzionale intorno alla materialità dei bisogni della persona che, per questa via, viene “costituzionalizzata”. In questo senso, la categoria della partecipazione viene arricchita dalla necessaria rilevanza che assume il principio di solidarietà, il quale definisce anche le modalità organizzative della gestione dei beni comuni, che deve necessariamente assumere le forme cooperative adeguate alle caratteristiche del bene comune considerato. Siamo di fronte ad un’interpretazione costituzionalmente orientata alla necessità di rispettare gli obbiettivi dei valori costituzionali, espressi dalle norme programmatiche, tra cui il patto costituente basato sul binomio tra l’art. 2 e 3 Cost. In questo processo, quindi, assumono rilevanza anche le pratiche sociali, sia per quanto riguarda l’emersione di soggettività, sia per il modo in cui si possono meglio definire i bisogni e individuare le forme organizzative adeguate a farvi fronte e dare le risposte adeguate.

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