Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge non può essere affidato allo stesso Parlamento, perché il controllato non può essere anche il controllore di sé stesso. Molte norme della Costituzione sono generiche, e applicare la Costituzione non è mai un’operazione soltanto tecnico–giuridica, come neanche applicare le leggi, e nel caso della Costituzione questo vale in misura maggiore. Controllare la costituzionalità delle leggi non è lo stesso che controllare, per esempio, la legalità di un atto del potere esecutivo. Di qui, la soluzione di istituire la Corte costituzionale, operante come un giudice, formato da persone tecnicamente preparate, scelte appositamente per tale funzione, non revocabili sino alla fine del loro mandato di lunga durata, e indipendenti dai poteri propriamente politici. Al giudizio di costituzionalità si accede, in via incidentale, quando un giudice rinvia la questione di legittimità o quando una Regione o lo Stato, in via principale, impugnano una norma, statale o regionale, adotta in una materia non competenza. Alla Corte è affidato il compito di controllare la costituzionalità delle leggi e di annullarle se incostituzionali. Nasce così la giurisdizione costituzionale: un’attività di tipo giudiziario, per il carattere dei procedimenti utilizzati, e non politica ma di garanzia delle norme costituzionali; un’attività, però, anche vicina e interferente con le supreme istituzioni politiche che esercitano il potere legislativo.
La Corte costituzionale, quel Giudice delle leggi, è anche titolare di altre funzioni allo scopo di meglio assicurare l’osservanza delle norme costituzionali. La Corte ha il compito fondamentale di risolvere le controversie fra lo Stato e le Regioni, garantendo l’equilibrio tra i poteri centrali e quelli periferici, e quella di risolvere i conflitti fra diversi poteri dello Stato. Alla Corte costituzionale si ricorre in vari altri casi, quando occorre un organo imparziale per risolvere questioni che i giudici non avrebbero l’autorità sufficiente per decidere, come il giudizio penale delle responsabilità del Presidente della Repubblica. Inoltre, alla Corte spetta il giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi, quali strumenti di democrazia diretta. La Corte costituzionale, in conclusione, è quel meccanismo di controllo, in nome della Costituzione, rispetto alle supreme attività e istituzioni della Repubblica.