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Nella Costituzione, la risposta alle nuove fragilità

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Il 1° gennaio 1948 rappresenta una data fondamentale che, ogni cittadino italiano, deve ricordare con gratitudine. Quel giorno è entrata in vigore la Costituzione italiana, firmata a Roma, presso Palazzo Giustiniani il 27 dicembre 1947, frutto di un anno e mezzo di lavori dell’Assemblea Costituente eletta nel giugno 1946 al termine della Seconda guerra mondiale che ha sconvolto l’Europa e il mondo. Alla luce di questo quindi, occorre ricordare che la Costituzione italiana non è una legge qualsiasi, ma la Carta di valori di fondo, dei diritti e dei doveri di tutti, e delle regole per tutti, che si inserisce nell’orizzonte più ampio del costituzionalismo contemporaneo.

In particolare, tra i principi supremi della Repubblica c’è quello democratico, personalista, lavorista, pluralista e autonomista e di uguaglianza, oltre che pacifista e internazionalista, e il principio di laicità e di promozione della cultura. Il principio democratico comporta la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela delle minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma soprattutto il principio di sovranità popolare (art. 1, co. 2). Secondo l’art. 1, co. 2., Cost. «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»; nessun organo di Governo può vantare una legittimazione autonoma all’esercizio delle massime funzioni statuali, ma deve contare su una legittimazione popolare.

I poteri costituzionali sono il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura e la Corte costituzionale. Gli organi titolari della funzione di indirizzo politico sono quelli che hanno il compito di determinare gli obiettivi della politica nazionale nel quadro dei principi costituzionali. A fianco del principio democratico si colloca il principio di legalità, per cui tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo legge. Il potere, attribuito dalla legge, deve essere esercitato in modo discrezionale, ma non in maniera arbitraria.

Tra i principi fondamentali dello Stato democratico italiano vi è il principio pluralista, che riconosce le organizzazioni intermedie quali soggetti titolari a partecipare, a vario modo, alla vita della Repubblica. Pur se la Repubblica è dichiarata una e indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, co. 1), delle scuole (art. 33, co. 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, co. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49).

A un autorevole sistema statale centrale si affianca un articolato e forte sistema di autonomie regionali e locali, introdotti sia al fine di adeguare meglio l’Amministrazione pubblica alle tante e diverse esigenze locali, sia al fine di arricchire il quadro istituzionale attraverso la formazione di sedi di mediazione di interessi più ravvicinate ai cittadini che di quegli interessi sono portatori. Nel solco dello Stato democratico si sviluppa il principio solidarista. Esistono doveri civici di solidarietà politica, sociale ed economica tra i cittadini. Il principale riferimento è l’art. 2, co. 2 collegato al principio di eguaglianza sostanziale, all’art. 3 Cost., che va oltre l’uguaglianza formale dello Stato astensionista, che riconosce le libertà negative.

Tale disposto rappresenta l’interpretazione che la Costituzione da al concetto di Stato sociale, quale Stato interventista che non solo riconosce ma garantisce i diritti sociali. L’art. 9 Cost. prevede una vera e propria funzione promozionale della Repubblica nel settore della cultura. L’art. 11 Cost., col ripudio della guerra e l’accettazione delle limitazioni di sovranità necessarie per dare vita ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, insieme alla clausola internazionalistica dell’art. 10 Cost., rappresenta l’affermazione più consapevole del principio pacifista. Su di esso si fonda il lungo cammino compiuto dall’Italia con la creazione e lo sviluppo delle istituzioni dell’Europa comunitaria e poi dell’Unione europea.

I principi fondamentali, dunque, sono molto di più di un preambolo, una chiave di lettura alla Costituzione. Infatti, rappresentano i valori su cui si basa l’architettura costituzionale repubblicana. Pertanto, in questo anniversario che si tiene all’inizio di un nuovo anno in un’epoca fortemente contrassegnata dall’emergere di nuove forme di fragilità sociale, è fondamentale che, partendo dai valori della Costituzione, si possa dare avvio a una nuova semantizzazione degli uni e degli altri, facendo partecipare in maniera attiva l’intera comunità e facendo vivere, concretamente e ogni giorno, il significato più profondo della legge che è posta a fondamento della nostra Repubblica. Così si potrà perpetuare, anche in questo 2024 ricco di nuove sfide che ci attendono, lo spirito ed il senso delle istituzioni che ha avuto il suo culmine il 1° gennaio 1948.

Bruno Di Giacomo Russo: