L’evoluzione della disciplina dei diritti di libertà nel diritto costituzionale italiano riecheggia l’evoluzione del costituzionalismo europeo. La Costituzione repubblicana è espressione della concezione dei diritti di libertà propri delle Costituzioni europee del secondo dopoguerra, per varie caratteristiche essenziali.
La Costituzione italiana rappresenta una svolta decisiva per la nozione dei diritti di libertà non solo nella loro accezione di libertà negative, ma anche come diritti positivi, come strumenti per realizzare un’effettiva partecipazione di tutti cittadini indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali. Un’affermazione che ha una serie di corollari nelle disposizioni costituzionali successive, con riferimento alle libertà sindacali e politiche ma anche con riferimento all’affermazione della tutela dei diritti dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con riferimento all’espresso riconoscimento dei diritti sociali. Nella Costituzione vengono individuati le categorie di limiti cui l’esercizio dei singoli diritti di libertà può essere sottoposto. I diritti costituzionali sono coperti da riserva di legge, vincolata al rispetto della Costituzione, e il principio di tassatività dei limiti ai diritti di libertà si sostanzia in un divieto rivolto al Legislatore.
I limiti disposti dalla Costituzione si distinguono in limiti particolari che attengono all’esigenza di contemperare l’esercizio degli stessi con la tutela di alcuni interessi generali, quali la sicurezza pubblica, sanità, igiene, buon costume, e i limiti generali, riferibili ai diritti di libertà, rappresentati dallo stato di necessità e dall’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
Oltre alla riserva di legge, la Costituzione prevede, come garanzia, la riserva di giurisdizione, per cui solo il Giudice ha il potere di imporre le limitazioni all’esercizio dei diritti di libertà previste dalla legge. La Costituzione prevede l’allargamento dei destinatari dei diritti di libertà, riconosciuti non solo ai singoli, ma anche alle formazioni sociali, quali la famiglia, i partiti, i sindacati, le confessioni religiose, e le associazioni, non solo ai cittadini ma anche agli stranieri.
Il principio di uguaglianza, formale e sostanziale, enunciato all’art. 3 Cost., è essenziale in materia di diritti costituzionali. Quanto al principio dell’uguaglianza formale, esso si traduce nell’imposizione di un divieto, innanzitutto rivolto al Legislatore ordinario, di adottare trattamenti irragionevolmente differenziali tra i cittadini. Tale principio va inteso come divieto di introdurre discriminazioni illegittime, non solo perché basate su uno dei motivi espressamente previsti, tra cui sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, ma anche perché basate su una valutazione irrazionale delle situazioni di fatto da regolare, si che esso risulta leso ogni qual volta il Legislatore tratti in modo irragionevolmente uguale situazioni che si presentino diverse o quando, viceversa, tratti in modo diverso situazioni che risultino tra loro assimilabili. Il principio dell’eguaglianza sostanziale esprime l’impegno della Repubblica al raggiungimento dell’equità e della giustizia sociale.
Risulta anche fondamentale la rigidità della Costituzione, che comporta la sottrazione al procedimento di revisione costituzionale del nucleo essenziale della disciplina dei diritti costituzionali, in quanto elemento fondamentale e indispensabile della Repubblica. In termini di protezione dei diritti e delle libertà, sempre più assume rilievo la tutela sovranazionale, soprattutto con la Corte europea dei diritti e la Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La tendenza ad una maggiore attenzione del diritto sovranazionale nei confronti dei diritti di libertà comporta un arricchimento del catalogo dei diritti tutelati, con l’enucleazione di nuovi contenuti desumibili dalla nozione tradizionale di alcune libertà, e del sistema di garanzie, aggiungendosi, oltre a quello predisposto dal diritto interno, un controllo giurisdizionale internazionale.