L’epoca che stiamo vivendo si connota in misura sempre maggiore per l’emersione di nuove fragilità sociali a cui, senza se e senza ma, le istituzioni preposte, devono dare una risposta attraverso quelli che, nel linguaggio comune, vengono definiti “diritti sociali”, i quali permettono di contrastare l’esclusione sociale e, allo stesso tempo, garantiscono un sostegno adeguato nell’ottica di assicurare a tutti una quotidianità dignitosa e pari opportunità in ogni abito della vita. In particolare, i diritti sociali corrispondono con l’obbligo di fare, di erogare prestazioni, da parte dello Stato e dei pubblici poteri. I diritti di seconda generazione, quelli dello Stato sociale e dello Stato interventista, comprendono i diritti alla protezione sociale contro la malattia, la vecchiaia, la disoccupazione, e il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione e il diritto all’assistenza. I diritti sociali vengono enunciati nella Costituzione come programmi la cui attuazione è rinviata all’attività successiva degli organi pubblici. Questi diritti sono ispirati ai principi di solidarietà e di uguaglianza sostanziale espressi dagli artt. 2 e 3, comma 2, della Costituzione.
La Costituzione non predispone particolari strumenti di tutela per i diritti sociali. I riferimenti alla legge, alla Repubblica e allo Stato sono sostanzialmente equivalenti e stanno a significare che questi compiti gravano sull’Amministrazione. È attraverso la legislazione ordinaria che questi diritti vengono organizzati in prestazione e in servizi, e gli strumenti di tutela di cui dispone il cittadino sono quelli comuni apprestati dall’ordinamento. Lo strumento con cui i diritti sociali sono resi concreti è costituito dalla rete dei servizi sociali, che consistono un complesso di servizi derivanti dalla legislazione sociale. I principali settori attraverso cui si svolge la protezione della sicurezza sociale sono i seguenti: la previdenza sociale, l’assistenza sanitaria, e l’assistenza sociale. In particolare, per l’assistenza sociale, la legge n. 328/2000 istituisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla cui realizzazione partecipano lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.
I diritti sociali, dunque, non sono facilmente applicabili, in quanto il loro godimento dipende dalla programmazione economica, anche se devono rimanere una garanzia, poiché, pur essendo comprimibili per esigenze di bilancio, non lo sono in termini assoluti. In questo senso i diritti sociali godono di una difesa giurisdizionale, la quale deve sempre essere garantita, anche in periodi di ristrettezze economiche, nell’ottica di un crescente contrasto alle disuguaglianze improntato alla tutela del bene comune in ogni sua forma.