Il principio della rappresentanza politica nazionale, di cui all’articolo 67 della Costituzione, individua la caratteristica costituzionale del Parlamento. Questo in quanto solo ed unicamente il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale, plusvalenza estranea all’assemblee rappresentative regionali. Nello Stato contemporaneo – sia esso accentrato che regionale o federale – i processi di rappresentanza politica si sono pluralizzati: coesistono la rappresentanza nazionale del Parlamento statale e le rappresentanze elettorali territoriali dei Consigli regionali, provinciali e comunali. I Consigli regionali – come del resto anche quelli provinciali e comunali – sono privi della funzione di rappresentare la Nazione, che è attribuita, in virtù dell’eccezionale natura dell’art. 67 Cost., insuscettibile di applicazioni analogiche, al solo Parlamento della Repubblica. Il solo Parlamento detiene quella funzione di rappresentanza nazionale, che non può essere limitata e circoscritta in ambiti territorialmente più ristretti, come quello regionale.
Nella disposizione costituzionale, che recita «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione», è rinvenibile una componente storica: infatti, l’art. 41 dello Statuto albertino prevedeva che «i deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole province in cui furono eletti». È nel solo Parlamento della Repubblica che si esprime la rappresentanza dell’intero territorio nazionale: la sede parlamentare, così costituita, è il solo luogo di difesa degli interessi non «territorializzati» (limitati ai soli confini regionali), e perciò degli interessi diffusi su tutto il territorio nazionale. Non a caso la seconda parte dell’art. 67 Cost. prevede il libero mandato parlamentare: il divieto di mandato imperativo, allo scopo di realizzare l’unità politica, consente al parlamentare di adempiere al proprio dovere costituzionale di rappresentare l’intero popolo, evitando così che interessi locali possano sovrapporsi a quelli nazionali. L’art. 67 Cost. sta a significare che il Parlamento rappresenta la Nazione nella sua interezza e non solo una parte di essa, e che ogni suo atto è giuridicamente imputato alla Nazione come è imposto dall’ordinamento. Per questo è essenziale combinare il principio della rappresentanza nazionale con il principio qualificante il concetto costituzionale di autonomia locale.
Insieme all’art. 5 Cost., il principio autonomistico, l’art. 67 Cost. preserva l’unità dei poteri centrali, generando una netta distinzione tra interessi locali e interessi generali della collettività nazionale. Non ci può essere un Parlamento frutto di politiche locali, perché risulterebbe in contrasto con le finalità perseguite dalla Costituzione, espresse negli art. 5 e 67 Cost., ossia col principio dell’unità nazionale e dell’indifferenziazione geografica del Parlamento. Nella Costituzione è insito un diritto al Parlamento, in qualità dell’unico organo in grado di rappresentare e soddisfare gli interessi primari della Nazione, poiché la rappresentanza parlamentare assume uno spiccato valore di garanzia dell’unità della politica nazionale. La permanenza del carattere solo nazionale della denominazione Parlamento – sia per gli aspetti formali che sostanziali – costituisce un fattore funzionale al mantenimento della coesione sociale e dell’unità nazionale.