Esistono, essenzialmente, due modelli, opposti fra loro, di ordinamento giuridico: il common law e il civil law. I due modelli hanno in Europa fortune diverse: mentre l’ordinamento inglese è individuato come common law, tutti altri ordinamenti sono civil law. L’elemento differenziale di fondo tra i due modelli attiene ai modi di produzione delle norme giuridiche e ai soggetti che ne sono coinvolti. La caratteristica principale del common law è quella di basarsi su un tessuto di regole molte delle quali non scritte, non contenute in specifici atti normativi, bensì in decisioni giurisprudenziali, basate sull’affermazione di principi tratti per lo più dall’esperienza, dalle consuetudini, dalle prassi. In tale sistema la sentenza del giudice acquista un valore normativo, e dunque è fonte di diritto. Un valore che si esprime attraverso il principio dello stare decisis, per cui nessun giudice può discostarsi dai principi affermati in altra precedente sentenza relativa un caso analogo a quello che egli si trova a giudicare.
Negli ordinamenti di civil law la norma giuridica viene considerata tale solo se contenuta in atti a cui lo stesso ordinamento riconosce la capacità di produrre regole di questo tipo. Il ruolo del giudice è solo quello di interpretare la norma scritta e di applicarla al caso concreto. Le differenze tra i due sistemi lentamente e sempre più si attenuano secondo un processo di osmosi che porta alcuni elementi dell’uno a trasferirsi nell’altro e viceversa. Così, mentre da un lato è andato progressivamente aumentando il ricorso al diritto scritto (Statute law) nel common law, dall’altro, per ciò che attiene al civil law, la funzione del giudice è andata arricchendosi di contenuti in parte analoghi a quelli del giudice dei Paesi anglosassoni.