Il Presidente della Repubblica è organo super partes, rappresentando l’«unità nazionale» ed estraneandosi dal circuito politico–governativo. La Repubblica nasce con l’ambizione di riconoscere e di perseguire valori di vita e di integrazione all’interno del Paese. La Costituzione del 1948 afferma la netta discontinuità con il precedente ordinamento, dando luogo alla convivenza repubblicana. La Costituzione definisce il Presidente della Repubblica in positivo, diversamente rispetto al Re statutario, con concetti e parole importanti: «rappresenta l’unità nazionale», soprattutto, quale sintesi delle virtù della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non può essere equiparato al Re dello Statuto albertino. Il primo è espressione massima della comunità e dei suoi valori; da cui viene investito con procedure elettorali seppure indirette. Il secondo è esterno alla comunità, ad essa si sovrappone in quanto legittimato da fonti trascendentali. I poteri e i compiti che la Costituzione assegna al Capo dello Stato sono enumerati, di diversa estensione ed intensità, ma tutti espressione dei valori repubblicani. L’idea dell’esercizio politico dei poteri repubblicani risulta estranea alla cultura democratica e alle esigenze stesse della predefinizione dei ruoli costituzionali, al fine di mantenere la stabilità e l’equilibrio della convivenza costituzionale. Il Presidente della Repubblica è il soggetto istituzionale unificante, il più alto soggetto istituzionale del sistema costituzionale, che impersona le virtù e i valori dello Stato–comunità.
L’art. 87 della Costituzione, che attribuisce i poteri al Presidente della Repubblica, nulla ha da spartire con i poteri sovrani propri dei regimi assolutistici, nel senso che la Repubblica non conferma nessuna prerogativa regia. I poteri del Presidente della Repubblica, ex artt. 87 e 88 Cost., consistono nel rappresentare l’unità nazionale e garantire la Costituzione nei confronti del potere legislativo, del potere esecutivo, e del potere giudiziario. Nel particolare, il Capo dello Stato, rispetto al Parlamento, ha il compito di indire le elezioni delle Camere e fissarne la prima riunione; può convocare in via straordinaria le Camere; ratifica i trattati internazionali; può sciogliere una o entrambe le Camere; può inviare messaggi; autorizza la presentazione di disegni di legge governativi; promulga, o rinvia una volta sola, le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti; nomina cinque senatori a vita; e indice i referendum. Il Presidente della Repubblica, come garante della Costituzione, nei confronti del potere esecutivo, nomina il Governo; nomina i funzionari di più alto grado dello Stato; nomina i Sottosegretari di Stato; dichiara lo stato di guerra; comanda le forze armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa; conferisce le onorificenze; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e scioglie i Consigli regionali, provinciali e comunali. In fine, rispetto alla Magistratura, il Capo dello Stato, in qualità di garante della Costituzione, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura; nomina cinque giudici della Corte costituzionale; concede la grazia e commuta le pene. L’uso del termine «può», all’interno dell’art. 87 Cost., segnala, rispetto agli altri organi costituzionali, la piena autodeterminazione del Presidente della Repubblica, quale organo costituzionale equilibratore dei tre poteri fondamentali dello Stato nell’ordinamento costituzionale democratico. Inoltre, Il Presidente della Repubblica è libero da responsabilità politiche, decide in via generale, e non è guidato da ragioni di opportunità, ma da ragioni repubblicane. L’esercizio in modo imparziale dei poteri repubblicani è un elemento caratterizzante la Repubblica. L’identità presidenziale repubblicana è il soggetto istituzionale unificante più alto dell’ordinamento costituzionale, che impersona le virtù e i valori del Paese e rispecchia il suo agire imparziale.