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La “carta di identità” del nostro Paese

La Costituzione si compone di due parti, in ossequio all’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino della Rivoluzione francese, la quale statuisce che un popolo non ha una Costituzione se non riconosce i diritti dell’uomo e la divisione dei poteri. La prima disciplina i diritti e doveri di tutti, e le relative garanzie, prevedendo anche principi giurisdizionali per la difesa delle libertà, rinviando alla seconda parte della Costituzione la previsione delle regole relative all’organizzazione dei poteri e delle funzioni, come per la Magistratura e le Garanzie costituzionali. La prima parte della Costituzione è l’identità civile, etico-sociale, economica e politica del nostro Paese, nel senso che rappresenta la nostra “carta di identità”.

La disciplina dei diritti costituzionali rappresenta uno degli aspetti caratterizzati della forma di Stato, poiché determina gli aspetti essenziali del rapporto tra lo Stato e la società civile. All’evoluzione storica delle diverse forme di Stato si accompagna una parallela evoluzione della disciplina delle libertà. Il passaggio dal liberalismo ottocentesco allo Stato sociale, in seguito al crollo dei regimi autoritari, si caratterizza per la garanzia costituzionale dei diritti di libertà. I diritti di libertà sono disciplinati nella Costituzione. La tutela costituzionale prevede l’enunciazione dei principi a garanzia delle libertà, per cui la loro attuazione è di norma riservato alla legge, escludendo ogni altra fonte. Tale istituto è la riserva di legge, che diviene assoluta nel senso che essa esclude del tutto l’intervento di altre fonti normative, e, diversamente, è relativa quando consente un intervento nel rispetto dei principi fissati dalla legge anche ad una fonte secondaria.

L’introduzione del principio della rigidità della Costituzione cambia radicalmente la portata dell’istituto della riserva di legge. Infatti, da strumento di esaltazione dell’autorità, la riserva di legge diventa strumento di applicazione di una disciplina costituzionale articolata e dettagliata. In certi casi il Legislatore deve esercitare la sua discrezionalità in attuazione di istituti e limiti già fissati dalle disposizioni costituzionali. Tale è la riserva di legge rinforzata, comportando che la disciplina di una certa libertà va esercitata nel rigoroso rispetto delle direttive direttamente tracciate dalla Costituzione. In base alla riserva di giurisdizione, istituto di garanzia oltre la riserva di legge, l’applicazione alle singole fattispecie concrete dei provvedimenti limitativi, come previsti dalla legge, è riservata al giudice, escludendo ogni altra pubblica autorità.

Con il principio della rigidità costituzionale, la riserva di giurisdizione si rafforza tanto che, alla garanzia formale della sottrazione alla discrezionalità dell’autorità amministrativa del potere di limitare l’esercizio dei diritti di libertà e del radicamento del medesimo in capo all’autorità giudiziaria si aggiunge, ora, la garanzia sostanziale rappresentata dal necessario rispetto di tutti quei principi costituzionali, relativi al procedimento che davanti al Giudice si svolge, tra cui la pubblicità, il diritto di difesa e l’obbligo di motivazione.

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