Doccia fredda, anzi gelida per la sindaca di Roma, Virginia Raggi: il Tar del Lazio ha infatti accolto la richiesta dei cosiddetti “centurioni” (nello specifico dell’associazione “Centurioni e artisti di strada”) e sospeso l’ordinanza comunale che ne vietava “qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro”. Da oggi, dunque, sarà di nuovo in discussione il via libera per i figuranti in abiti d’epoca e per le foto “turistiche” dinnanzi al Colosseo. A giudizio del Tribunale, infatti, “gli episodi richiamati nelle relazioni depositate in atti, non appaiono di entità tale da configurare una vera e propria ‘emergenza’, non altrimenti fronteggiabile e non giustificano, pertanto, il divieto indiscriminato e più volte reiterato, di svolgere un’attività lecita e comunque avente caratteristiche analoghe a quella dei cosiddetti ‘artisti di strada’, oggetto di specifica regolamentazione da parte di Roma Capitale”.
Attività da regolamentare
L’ordinanza della prima cittadina, arrivata nel dicembre scorso (a seguito di un’altra emessa a luglio, poco dopo l’insediamento), aveva posto un provvisorio fermo alla circolazione dei centurioni nei dintorni dell’area del Foro romano, vietando anche ai cosiddetti risciò di scorrazzare fra i reperti attorno all’Anfiteatro Flavio e zone limitrofe. A ogni modo, il parere del Tar verrà discusso in modo definitivo il prossimo 6 dicembre, quando la questione verrà affrontata nei particolari. La responsabilità, quindi, passa al Comune al quale spetta il compito, anzi il dovere, di “adottare una disciplina organica della materia”. In sostanza, di regolamentare, previa autorizzazione, l’attività dei figuranti nella zona del Centro storico.
“Nessuna emergenza”
Quella dei “centurioni”, dunque, non è ascrivibile al rango di “emergenza”, essendo venuto meno “il peculiare contesto rappresentato dall’anno giubilare”. Inoltre va considerato, come specificato nell’ordinanza, che “le deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se ‘temporalmente delimitate’ e, comunque, nei limiti della ‘concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare”. Una soluzione che, invece, era stata di fatto quella adottata fin dalla prima ordinanza emessa dal commissario Tronca (2015), anche in contesti differenti da quelli degli artisti di strada, procedendo di fatto in regime di proroga.