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Ok della Camera al ddl sul Biotestamento

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Con 326 voti favorevoli, 37 contrari e 4 astenuti la Camera ha approvato il ddl sul biotestamento, che ora passa al Senato. Hanno votato a favore Pd, M5S, Si, Mdp e alcuni partiti minori.

Asse inedito

Il testo è frutto di una lunga mediazione in Parlamento, dalla quale il governo si è sempre tenuto fuori, scegliendo di restare neutrale. Un provvedimento che ha impiegato più di tre anni per arrivare a vedere la luce, subendo diversi stop and go. Ma è soprattutto l’inedito asse Pd-M5s, forte dei numeri capaci di contrastare la netta contrarietà dei partiti di centrodestra e di area cattolica, a far sì che il testo non venisse stravolto, nonostante l’incognita di alcune votazioni segrete.

Incognita Senato

Il Partito democratico ha cercato la mediazione e il compromesso, e su alcuni punti dirimenti (come ad esempio sul ruolo del medico) ha aperto anche alle richieste degli alleati di governo, da sempre contrari alla legge. Ma poi ha proseguito per la sua strada, privilegiando l’accordo con i 5 Stelle, Sinistra italiana e Mdp, anche di fronte alle accuse delle forze cattoliche di voler introdurre una “eutanasia mascherata“, una “eutanasia per difetto di cure“, fino a quella di voler lasciar “morire di fame e di sete le persone“, in merito al diritto riconosciuto al paziente di interrompere o rifiutare la nutrizione e idratazione artificiali. La proposta di legge ora passerà all’esame del Senato, anche se diversi deputati danno per scontato che l’iter a palazzo Madama non solo non sarà breve, ma non sarà neanche facile e l’approvazione finale non così scontata.

Il testo

Con l’approvazione dell’articolo 1, si è regolato il consenso informato del fine vita, ma si è introdotta l’obiezione di coscienza per il medico che si rifiuta di “staccare la spina”: dovrà intervenire un altro camice bianco della stessa struttura per far rispettare le disposizioni del paziente. Introdotto anche un’altra norma secondo la quale le cliniche private, ed in particolare quelle cattoliche, convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non potranno chiedere alle Regioni di essere esonerate dall’applicazione delle norme sul biotestamento “non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”.

Ma è l’articolo 3 a rappresentare il “cuore” del ddl e ed è stato anche quello maggiormente dibattuto: prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. La persona “indica altresì una persona di sua fiducia (fiduciario)”.

Sempre questa disposizione stabilisce poi le modalità di espressione della propria volontà: “Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento”.

In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”. L’articolo 4 è invece focalizzato sulla “Pianificazione condivisa delle cure“: “Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta – si legge – può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacita’”.

Francesco Volpi: