Interessano lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo e la durate dei certificati verdi, ma anche la gestione dei visitatori stranieri, le misure del nuovo decreto legge approvato questo pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri.
Nelle scuole per l’infanzia e primaria
Il provvedimento dispone che nella scuola dell’infanzia le attività proseguono in presenza fino a quattro casi di positività, mentre dal quinto la didattica è sospesa per cinque giorni. Nella primaria, fino a quattro casi di positività si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Dal quinto caso, chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Nella scuola secondaria, di primo e di secondo grado, secondo il decreto legge con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo Ffp2 da parte di alunni e docenti, mentre con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine Ffp2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per cinque giorni.
Green Pass
I green pass rilasciati dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni e al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il green pass ‘rafforzato’ previa effettuazione di un test antigenico rapido, dalla validità di 48 ore, o molecolare, con validità 72 ore. Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
Meno limitazioni ai vaccinati
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.