Oggi è stata pubblicata la circolare avente ad oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19”. Questa ha ad oggetto il provvedimento relativo alla chiusura di vie e piazze in funzione anti-Covid, il quale potrà essere preso anche solo per determinati giorni della settimana quelli “caratterizzati da un più intenso afflusso di persone”, e in alternativa si potrà anche ricorrere al “numero chiuso”.
È, inoltre, previsto che: “In ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del Dpcm, il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi”.
I controlli
Relativamente all’impiego delle forze dell’ordine, la circolare prevede che: “La definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo”.
Inoltre, “l’attuazione di queste misure potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità”.
I poteri del sindaco
È previsto che la chiusura delle piazze e delle strade venga attuata tramite ordinanze del sindaco, ma, occorrerà valutare con “le competenti strutture di prevenzione sanitari» gli spazi urbani a maggior rischio assembramento. E l’attuazione di questo intervento “richiederà poi la più ampia collaborazione tra sindaco e prefetto”.
La circolare menziona il Dpcm del 26 aprile del 2020 il quale “ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale”. È, anche, citato l’articolo.1, comma 9,del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito,con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)che “attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
I comuni, ovviamente, saranno tenuti ad informare tramite “adeguati mezzi comunicativi”, sia le associazioni di categoria, sia la cittadinanza interessata, della chiusura di piazze e vie. La misura deve essere “tempestivamente anticipata» visto che dovrà essere “consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso”.
I comportamenti elusivi
Per quanto concerne gli esercizi pubblici, la circolare precisa che: “Onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in vigore del d.P.C.M del 13 ottobre del 2020 ,il provvedimento in commento interviene opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo”.