No al ballottaggio, sì al premio di maggioranza. Lo ha deciso la Corte Costituzionale all’esito dell’udienza sull’Italicum, approvato dal Parlamento nel 2015. Viene dunque espunta dalla legge elettorale la parte che prevede il secondo turno tra le due liste più votate laddove nessuna delle due abbia superato la soglia del 40%. Resta, invece, il premio di maggioranza che attribuisce 340 seggi alla lista che superi la soglia del 40%.
Restano i capilista bloccati
Resta in piedi il sistema dei capilista bloccati, una delle norme più controverse dell’intero impianto. Cassata, invece, la disposizione che consentiva al candidato eletto in più collegi di scegliere discrezionalmente quello di elezione. Viene però lasciata la possibilità del sorteggio. La legge che esce dal vaglio della Consulta è “immediatamente applicabile”.
Il comunicato
Di seguito il comunicato emesso dalla Corte: “Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici. Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione“.