Green pass, Draghi firmato il Dpcm. Le regole valide dal 15 ottobre

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Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha adottato con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

Brunetta: “Ritorno alla piena operatività”

“Con le linee guida sul green pass, adottate oggi dal presidente Draghi con Dpcm, e con il mio decreto sul rientro in presenza, si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pubblica amministrazione alla sua piena operatività, a partire dagli sportelli e dal back office“, ha sottolineato Brunetta. “Grazie alle vaccinazioni l’Italia recupera una nuova normalità, fatta di relazione, innovazione ed efficienza dei servizi a cittadini e imprese. Il rinnovo dei contratti, le assunzioni e la definizione dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao) saranno altra linfa per rafforzare la capacità amministrativa e concretizzare il percorso di riforme e di investimenti avviato con il Pnrr”, ha detto ancora il ministro.

Domande a risposta frequente

Chi, per comprovati motivi di salute, non può vaccinarsi dovrà esibire un certificato contenente l’apposito QR code in corso di predisposizione”. Restano le regole sulla sanificazione degli ambienti aziendali, l’uso delle mascherine e il distanziamento. Il lavoratore, nel settore del pubblico come in quello del privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. Sono alcune delle precisazioni contenuto nelle Faq, le risposte a domanda frequente, sui controlli del green pass pubblicate da Palazzo Chigi.

“I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito QR code, in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”. Ancora, i clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di Ncc, mentre “il titolare dell’attività” – nell’ambito dei servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti, riportano le Faqw – “deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione”.

“Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni”, si legge ancora. “Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all’app VerificaC19, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni”. Verifiche che possono avvenire “attraverso l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura”, per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC, mentre “per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC”.

In un’altra ancora si dice che “per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”.

Riguardo chi lavora nel settore pubblico e nel privato, un’altra domanda a risposta frequente illustra: “Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass”. Le sanzioni per chi acceda al lavoro senza pass vanno da 600 a 1500 euro, più “le sanzioni disciplinari” dei “contratti collettivi di settore”. Oltre allo stipendio si perde ogni “altra componente della retribuzione, anche previdenziale, con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”.

Lorenzo Cipolla: