Coprifuoco alle 22 e stop agli spostamenti nelle aree a rischio. La bozza del nuovo Dpcm conferma le ipotesi formulate fin qui e, a quanto sembra, ribadite durante l’ultimo vertice (slittato alle 17) fra governo e Regioni. Anche se proprio gli enti regionali esprimono perplessitĆ su quella che sarĆ la classificazione delle aree a rischio. Il premier Conte comunque firma il Dpcm. Secondo quanto si apprende dal primo testo del Dpcm, “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”. Oppure “da situazioni di necessitĆ ovvero per motivi di salute. Ć in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessitĆ o per svolgere attivitĆ o usufruire di servizi non sospesi”.
Spostamenti: stop e limitazioni
Per quanto riguarda le aree ad alto rischio – ovvero gli scenari 3 e 4 indicati dall’Iss -, dove vige “un’elevata gravitĆ ” o una situazione “di massima gravitĆ ”, sarĆ “vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori”. Il provvedimento puĆ² essere indirizzato a intere regioni o a parte di esse. Le zone rientranti nello scenario 3 consentiranno gli spostamenti all’interno dei territori (a livello comunale e provinciale), cosa che non avverrĆ in caso di scenario 4. In tali aree, inoltre, “sono sospese le attivitĆ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitĆ di vendita di generi alimentari“. Stop che riguarderĆ anche i mercati. Ok, invece, allo svolgimento dell’attivitĆ motoria “in prossimitĆ della propria abitazione” e con obbligo della mascherina (come giĆ disposto precedentemente). Per l’attivitĆ sportiva, invece, via libera a patto che si svolga “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”. Nelle zone rosse sarĆ inoltre sospesa la ristorazione.
Dpcm e trasporto pubblico
Cambia anche il sistema del trasporto pubblico. SarĆ infatti “vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza”.Ā Inoltre, “a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, Ć© consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”.