Di fronte alle 109 donne uccise negli undici mesi del 2021, arrivato l’annunciato pacchetto di misure per rafforzare il contrasto alla violenza di genere e domestica. Il Consiglio dei ministri è stato infatti approvato il disegno di legge di undici articoli frutto dello sforzo congiunto di sette ministre. Sono state poi loro stesse, Elena Bonetti (Pari opportunità e famiglia), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Mariastella Gelmini (Affari regionali ed Autoonomie), Maria Rosaria Carfagna (Sud e Coesione territoriale), Fabiana Dadone (Politiche giovanili), Erika Stefani (Disabilità) e in videocollegamento Maria Cristina Messa (Università e Ricerca), a presentarlo in conferenza stampa, con il presidente del Consiglio Mario Draghi in platea.
Le parole delle ministre
Il fermo che scatta anche in caso di “imminente pericolo” per le donne, la procedibilità d’ufficio per alcuni reati, il carcere per chi manomette il braccialetto elettronico e aiuti concreti agli orfani di femminicidio sono alcune delle misure previste nel testo. Al posto della scorta per le vittime di violenza si è optato per la “vigilanza dinamica”. Lo spiega la titolare del Viminale, dicendo che “se ci sono gravi elementi che possano mettere a rischio” la donna “il luogo dove vive potrà essere monitorato dalle forze polizia”. Il ministro della Giustizia illustra che il pubblico ministero potrà disporre, anche al di fuori dei casi già previsti, come la flagranza di reato, “il fermo della persona gravemente indiziata” di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori, a condizione è che vi sia un pericolo ritenuto “grave e imminente” che non renda “possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice”. Carfagna sottolinea l’uso “più diffuso del braccialetto elettronico che pone il violento di fronte all’alternativa di indossarlo o finire in carcere” e il supporto economico per gli orfani di femminicidio. Gelmini fornisce alcuni numeri, dicendo che “ci sono state centonove vittime solo nei primi 11 mesi dell’anno” e “la percentuale dei casi denunciati è solo del 15-16%“, spiegando che “è il motivo per cui il Codice Rosso, che è una buona legge, rimane inapplicato. Il provvedimento va nella direzione di rafforzare ed estendere le misure cautelari”. “Nessun alibi, non si può tollerare questo fenomeno aberrante“, afferma Bonetti.
Cosa prevede il ddl
Il disegno di legge contiene una serie misure per migliorare l’impianto di prevenzione contro tali forme di violenza e, comunica Palazzo Chigi, pone una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, alla particolare vulnerabilità delle vittime, e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività.
Ammonimento
Il provvedimento estende l’applicabilità dell’ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Si stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d’ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.
Misure di rafforzamento di obblighi formativi
Si estendono i reati per i quali scatta l’obbligo – da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.
Braccialetto elettronico
È prevista la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto. Si stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice preveda l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all’articolo 280 c.p.p.
Misure di prevenzione personale
Il ddl interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. In particolare estende l’applicabilità, da parte dell’autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica, come violenza sessuale, omicidio, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, e ai soggetti che, già ammoniti dal questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell’ambito di violenza domestica.
Fermo
Viene introdotta un’ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.
Comunicazione immediata di scarcerazione
Il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa. L’intervento è volto a chiarire che nel caso di scarcerazione, disposta nel corso del procedimento di cognizione o disposta in fase esecutiva dal giudice dell’esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente comunicato il relativo provvedimento.
Sospensione condizionale della pena
Si modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, prevedendo in particolare, che l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi; nel caso in cui sia accertata anche solo la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o di uno degli obblighi imposti allo stesso sia data immediata comunicazione dell’inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale.
Tutela della vittima e provvisionale
Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo. Infine, l’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.