Al via da giovedì 1° luglio la misura temporanea di sostengo ai nucleari familiari con figli minori rivolta a quelle categorie che finora non state comprese negli assegni familiari come l’Assegno per il nucleo familiare (Anf). Si tratta di una misura “ponte” della durata di sei mesi, fino all’entrata in vigore in via definitiva del nuovo assegno unico universale dal 1° gennaio 2022, cumulabile con il Reddito di cittadinanza. L’assegno sarà erogato in base al numero dei figli ed è legato all’Isee, fino ad azzerarsi a 50mila euro di Isee. Chi intende fare richiesta deve presentare la domanda all’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), che provvederà anche al pagamento dell’assegno. L’importo massimo per un figlio, in caso di Isee fino a 7mila euro, è di 167,5 euro.
A chi è si rivolge
Il sito dell’Inps riporta la lista delle categorie a cui è diretto l’assegno universale unico “temporaneo”: lavoratori autonomi; disoccupati; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; titolari di pensione da lavoro autonomo: nuclei che non hanno uno o più requisiti per accedere all’Anf.
I requisiti richiesti sono quelli di cittadinanza, residenza, domicilio con il figlio a carico. L’assegno sarà erogato in base al numero di figli e passerà dall’importo massimo con Isee fino a settemila euro all’azzeramento con Isee a 50mila euro.
Dove e quando richiederlo
La finestra per presentare la domanda va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. Sul sito dell’Inps sono elencati i diversi canali: sulla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi e Pin (questo se rilasciato entro il 1° ottobre 2021); il servizio raggiungibile all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf; i patronati; il Contact center integrato.
Sul sito dell’Inps si può leggere anche il seguente avviso: “Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021“.
Non dovrà presentare domanda chi già percepisce il Reddito di cittadinanza. Per chi è già beneficiario di questo sostegno economico, la quota di assegno che gli spetta sarà erogata dall’Inps sulla carta di pagamento del Reddito.
Modalità di pagamento
Previste due diverse situazioni, una riguarda quelle famiglie in cui i genitori sono separati legalmente o divorziati con affido condiviso.
Generalmente l’erogazione dell’importo avviene con accredito sul conto corrente, carta di pagamento con Iban, bonifico domiciliato o libretto postale intestati al genitore richiedente.
Nel caso invece i genitori siano separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tre i due. Previsto il pagamento all’unico genitore richiedente qualora ci fosse un accordo in merito tra i genitori separati o divorziati.