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AL SUPERMARKET DEI NEONATI

Lui non è il papà naturale, lei non è la mamma. Al di là delle questioni giuridiche, oltre quelle culturali, bisogna partire da qui per capire la vicenda del bambino nato all’estero da madre surrogata – il cosiddetto utero in affitto – tolto a una coppia bresciana e dato in adozione. Per i giudici è come fosse un bimbo abbandonato dalla madre biologica. La Consulta sbarra così il passo alla pratica della maternità surrogata e alla possibilità che i figli nati all’estero con questo tipo di ‘accordi’ possano essere riconosciuti legittimamente in Italia.

La storia è piuttosto complessa. La donna aveva precedentemente subito una isterectomia mentre il marito era affetto da oligospermia: in poche parole era per loro impossibile avere figli. Ecco dunque la soluzione: andare all’estero dove la surrogazione di maternità è una pratica legale, come in Ucraina. Ma anche lì un intoppo: la legge formulata da Kiev prevede che almeno il 50% del patrimonio genetico provenga dalla coppia committente, pena la nullità del contratto di surrogazione.

Nonostante questo, la coppia riesce ad ottenere il certificato di nascita con sopra i propri nomi in qualità di genitori biologici; documento presentato alle autorità italiane al rientro in patria. La cosa ha però insospettito un magistrato che ha deciso di vederci chiaro su questa nascita all’estero, scoprendo che il certificato presentato era falso, cosa che ha fatto scattare anche la denuncia per alterazione di stato civile.

Poi la vicenda giudiziaria, trascinatasi fino alla Cassazione che, con sentenza 24001 dell’11 novembre 2014 ha dato torto alla coppia, togliendole il bambino e affidandolo a un istituto in attesa di essere adottato. Per la Corte è come fosse un bimbo abbandonato dalla madre biologica, che peraltro non ha voluto apporre il proprio nome nemmeno sui certificati originari ucraini.
Il caso ha scatenato polemiche, soprattutto sull’interpretazione della legge 40/2004, quella sulla fondazione eterologa, non toccata però dalla Consulta sotto questo aspetto che rimane vietato; da tale norma discende la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Ma non è soltanto una mera questione tecnico-giuridica. La sentenza chiarisce che vanno valutati oltre ai “valori condivisi della comunità internazionale” anche i “principi e valori esclusivamente propri” della nazione, purché “fondamentali e perciò irrinunciabili”.

In questo caso anche il “superiore interesse del minore”, che si invoca quando va tutelata la vicinanza di sangue, viene meno: per lui i due presunti genitori sono degli estranei, e l’”acquisto” di un bambino non è materia che possa essere discussa. “Spetta solo al legislatore una scelta in materia, senza possibilità di interferenze da parte della giurisdizione”, spiega in una nota la Corte di Cassazione. Ma nessuna legge potrà e dovrà mai creare le condizioni perché possa vedere la luce un supermarket dei neonati.

Resta l’amarezza per una vicenda che – come spesso capita – vede un bambino vittima dell’egoismo, dell’ignoranza e del cinismo degli adulti. Siamo sicuri che prenderlo e metterlo in un istituto sia la soluzione migliore che uno Stato possa dare?

 

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