Fin dagli albori della Repubblica, il tema del lavoro e della sua tutela, riveste una valenza centrale. In particolare, la Costituzione, affronta questo argomento all’interno prima parte, nei principi fondamentali, e nei rapporti economici, oltre a contenere alcuni riferimenti distribuiti in altri articoli. In particolare, lo stesso, è considerato il valore fondativo della Repubblica, ex art. 1 Cost., nonché lo status attraverso il quale si realizza la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, ai sensi dell’art. 3, co. 2 Cost. Inoltre, la nostra legge fondamentale, riconosce inoltre nel lavoro un “diritto”, da un lato, e un “dovere”, dall’altro; la Repubblica si impegna, infatti, a promuovere le condizioni di effettività del “diritto al lavoro”, che riconosce a tutti i cittadini, così come afferma l’art. 4, co. 1, Cost., ma al contempo, cristallizza il lavoro come un “dovere”, di scegliere e svolgere un’attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità, ex art. 4, co. 2, della Costituzione.
Questi principi indissolubili e sinonimo della democrazia progredita tracciata dai nostri Padri Costituenti devono rappresentare una guida indissolubile, soprattutto in questo periodo storico profondamente segnato dall’emergere di nuove fragilità che, anche dal punto di vista lavorativo, si sono tradotti in una durata media inferiore dei contratti di lavoro e, in molti casi, in un senso crescente di precarizzazione, soprattutto per quanto riguarda i giovani under 35. Occorre quindi che, le istituzioni ad ogni livello, sulla base del dettato costituzionale e sul concetto di “dignità del lavoro”, più volte richiamato da Papa Francesco, si adoperino per allontanare lo spettro della precarietà ma, anche e soprattutto, per mettere sempre al centro delle politiche occupazionali le persone, con i loro legittimi desideri e ispirazioni che, ogni cittadino, deve poter realizzare indipendentemente dalle condizioni particolari o da eventuali motivi ostativi. In conclusione, quindi, il lavoro in ogni sua declinazione, deve avere una spiccata funzione sociale tesa a far crescere gli individui e le comunità al cui centro, lo ripeto, c’è la dignità della persona da cui, nessuno, può prescindere.