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VIA LIBERA DEL SENATO ALLA LEGGE SUGLI ECOREATI

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Il Senato ha dato il via libera alla legge sugli ecoreati che introduce nel codice penale l’inquinamento ambientale, i delitti colposi contro l’ambiente, il traffico e l’abbandono di materiale radioattivo, il reato di omessa bonifica e quello di impedimento al controllo. Chiunque abusivamente provoca “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna” sarà punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Sono previste aggravanti in caso di lesioni o morte a una o più persone: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni che comportino più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni per lesioni gravi; da 4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 in caso di morte. Da 5 a 15 anni sono previsti, invece, per chiunque abusivamente provoca un disastro ambientale, cioè determina l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o quella dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sia per il reato di inquinamento ambientale che di disastro ambientale la pena viene aumentata nel caso in cui i reati vengono commessi in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o nel caso in cui vengano danneggiate specie animali o vegetali protette. Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi per colpa – anziché per dolo – le pene previste vengono ridotte da un terzo a due terzi. La messa in pericolo colposa dell’ambiente viene punita con le stesse pene previste dalle fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale – a seconda dei casi – ridotte di un terzo. Da 2 a 6 anni di carcere e multa da 10mila a 50mila euro saranno comminati a chiunque, abusivamente, ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Le pene vengono aumentate se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Pene aumentate fino alla metà anche ‘se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone’.

La reclusione da 6 mesi a 3 anni è stabilita per chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Le aggravanti, in questo caso, scattano laddove venga accertata l’esistenza di un’associazione a delinquere di stampo mafioso. Pene aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. E’ prevista una aggravante ambientale nel caso in cui uno dei reati del codice penale venga commesso allo scopo di danneggiare l’ambiente.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca per l’imputato che abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato luoghi. Il condannato verrà poi sempre obbligato al recupero o, dove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

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