Scade oggi il termine per il pagamento dell’Imu e della Tasi, meglio conosciute come le “più odiate dagli italiani”. Ma anche quelle che garantiscono ai Comuni il gettito maggiore. La deadline non riguarda chi possiede una prima casa, che già era esentato dall’Imu e che da quest’anno non deve pagare nemmeno la Tasi. Anche gli inquilini, se la casa affittata è un’abitazione principale non di lusso, non pagano la propria quota.
I contribuenti non dovrebbero avere brutte sorprese: i Comuni, infatti, non possono aumentare le aliquote se non in caso di dissesto finanziario. Tutti, però, possono diminuirle. Un rapporto della Uil calcola che il conto del saldo, dopo l’abolizione della Tasi sull’abitazione principale, sarà quest’anno di 10,1 miliardi di euro (20,2 miliardi di euro in totale) e il costo medio complessivo dell’Imu/Tasi su una seconda casa sarà di 1.070 euro medi (535 euro da versare per il saldo), con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi città.
In breve una guida sul pagamento
Esenti prime case e terreni agricoli
Prima venne l’esenzione Imu, ora vale anche per la Tasi: le prime case da quest’anno non pagano né la prima né la seconda imposta. Lo stesso vale per i terreni agricoli. Non pagano, pagano, poi le pertinenze dell’abitazione principale (una per categoria catastale). Ma attenzione: le case e ville di lusso (A/1, A/8 e A/9) continuano a dover pagare l’imposta e inoltre per i cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire l’esenzione vale per una sola unità immobiliare.
Stop aumenti sulla seconda abitazione
Dovrebbero essere poche le variazioni di aliquote introdotte quest’anno. Molti comuni l’hanno confermate, anche perché non possono essere aumentate (se non per i Comuni che hanno dichiarato dissesto). In questo caso il calcolo è semplice: a giugno si è pagata metà dell’imposta del 2015, ora va versata l’altra metà. Il suggerimento migliore è verificare le delibere sul sito delle Finanze (www.Finanze.it) che è l’unico a far fede.
Le locazioni
Per le seconde case in locazione c’è una importante novità. Gli immobili in locazione con canone concordato hanno uno sconto del 25% sull’imposta dovuta: poteva essere applicato già nell’acconto pagato a giugno ma, se così non è stato, la riduzione va applicata alleggerendo il saldo. Le tipologie di affitto con lo sconto sono: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari oltre i 6 mesi; i contratti transitori (da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia). Per la Tasi, poi, l’imposta dovuta va divisa tra inquilino e proprietario. Ma se l’inquilino abita nell’immobile e questo non è di lusso non deve pagare: gode di un’esenzione prima casa. La quota che spetta a ciascuno è indicata nelle delibere comunali. Senza indicazioni ufficiali l’affittuario paga il 10% e il resto il possessore.
Comodato
La legge di Stabilità del 2016 ha introdotto uno sconto del 50% per le case date in comodato a genitori o figli che le adibiscono ad abitazione principale. Un forte alleggerimento che prevede però severi paletti: il contratto deve essere registrato, il proprietario che da’ in comodato l’immobile ne può possedere solo uno e risiedere o dimorare abitualmente nel comune nel quale è l’immobile dato al figlio. La riduzione si applica anche se, oltre all’immobile concesso a figli o genitori, il proprietario possiede anche un altro immobile nello stesso comune, adibito ad abitazione principale.