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Rottamazione delle cartelle Equitalia: termine spostato al 31 marzo

Cambiano i termini per la rottamazione delle cartelle di Equitalia.Ā Le domande potranno essere presentate entro il 31 marzo e potranno riguardare anche le iscrizioni a ruolo affidate ai concessionari della riscossione nel corso del 2016.Ā Vediamo le principali novitĆ .

L’adesione

Ora potrĆ  essere fatta entro il 31 marzo, e non piĆ¹ entro il 23 gennaio. Si deve usare il modulo messo a punto da Equitalia. La consegna dovrĆ Ā avvenire presso gli uffici della concessionaria oppure con posta elettronica certificata alle e-mail indicate sul modulo e sul portale della societĆ . Sul modulo di adesione, che ha il codice “Da1” i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia (e i relativi ‘carichi’) per le quali chiedono la definizione agevolata: chi ha piĆ¹ di una cartella potrĆ  decidere di aderire anche a una sola. Vanno poi definite la modalitĆ  di pagamento (in unica soluzione o dilazionato in un massimo di cinque rate, l’ultima a settembre 2018). C’ĆØ poi la parte relativa agli eventuali giudizi pendenti, ai quali occorre rinunciare.

Rottamazione per tutte le cartelle

La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. Ed ĆØ stata estesa anche ai “carichi”che sono stati affidati ai concessionari nel corso del 2016. In pratica potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari, da quelli siciliani a quelli degli enti territoriali che hanno scelto altre societĆ . SarĆ  possibile usufruire dello “sconto” anche per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste. La Camera ha previsto la possibilitĆ  che i comuni decidano di “rottamare” anche le somme che vengono richieste tramite ingiunzione (ma dovranno approvare un regolamento entro 60 giorni dalla conversione del decreto).

Calcolo entro il 31 maggio

Dopo l’adesione il concessionario della riscossione dovrĆ  comunicare l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. InvierĆ  anche i bollettini. Ovviamente le date sono state spostate in avanti. Dal 24 aprile al 31 maggio.

Cinque rate

Le rate salgono da quattro a cinque. Le prime tre scadono a luglio, settembre e novembre 2017, le altre due ad aprile e settembre 2018. Il 70% dell’importo va pagato entro il 2017. Il fisco sarĆ  inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la “rottamazione” e torna a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.

Il pagamento

Il versamento della cartella scontata potrĆ  esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione. Anche i contribuenti che hanno giĆ  in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla “definizione agevolata“. In questo caso l’importo da pagare sara’ quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi giĆ  pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate ma solo dal 2017: quindi vanno versate le eventuali rate in cadenza quest’anno fino a tutto dicembre.

Le altre novitĆ 

La societĆ  di riscossione deve comunicare al contribuente l’eventuale esistenza di debiti per i quali non ĆØ ancora stata emessa la cartella. Il cittadino puĆ² comunque richieste questa informazione agli sportelli di Equitalia o accedendo ad un’apposita area del sito della concessionaria.Per aderire il contribuente dovrĆ  espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrĆ  rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le ”azioni esecutive” del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano perĆ² le operazioni giĆ  scattate.

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