La seconda sezione bis del Tar del Lazio ha giudicato “inammissibile” il ricorso presentato da Movimento 5 Stelle e Sinistra italiana contro il decreto del presidente della Repubblica con cui è stato indetto il referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Secondo i proponenti la formulazione del quesito, già passata al vaglio della Cassazione, era “ingannevole” e degna di uno “spot pubblicitario”.
La motivazione
“Il Tar del Lazio – si legge in una nota che spiega la decisione – con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha deciso il ricorso presentato dai promotori del referendum costituzionale Loredana De Petris e Rocco Crimi e dagli avvocati Giuseppe Bozzi e Vincenzo Palumbo, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016″. Nel comunicato si evidenzia che, “considerata l’urgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione”. Secondo i giudici amministrativi, “l’individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato. La sentenza ritiene che sia le ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale – nella parte in cui recepisce il quesito – sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale. Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale”.
Il ricorso di Onida
Ma il lavoro del Tar non si esaurirà con l’esame del ricorso presentato dalle due forze politiche. A investirlo della medesima questione, sia pur per ragioni diverse, è stato anche l’ex presidente della corte Costituzionale Valerio Onida insieme alla professoressa Barbara Randazzi. Contestualmente il giurista ha presentato ricorso anche al tribunale di Milano. Al giudice amministrativo Onida ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del Dpr d’indizione poiché la formulazione consta “di un unico quesito, suscettibile di un’unica risposta affermativa o negativa, pur essendo il contenuto della legge sottoposta al voto plurimo ed eterogeneo”. L’ex presidente della Consulta ricorda come “i necessari caratteri di omogeneità del quesito referendario” siano “gli stessi richiesti secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale relativa al referendum abrogativo”. Al tribunale di Milano, invece, chiede di accertare se il quesito rispetti il “diritto degli elettori a votare su quesiti non eterogenei, a tutela della loro libertà di voto”. In entrambi si invoca il rinvio alla Corte Costituzionale.