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Legittima difesa: cosa dobbiamo sapere

Se ne torna, ciclicamente, a parlare ogni volta che un malvivente viene freddato dal proprietario di un appartamento che avrebbe voluto svaligiare. L'eventuale procedimento giudiziario conseguente è accompagnato da polemiche che ruotano attorno alla solite domande: era giusto sparare? Esisteva un pericolo reale per la vittima? La legge, oggi, per come è strutturata tutela più il ladro o il comune cittadino?

La proposta

Per cercare di superare questi dubbi, il ministro Salvini propone, in sostanza, una legge che ampli (e chiarisca meglio) i casi in cui la difesa possa ritenersi legittima e, quindi, non punibile. Posizione cara alla destra legalitaria che, però, confligge con quella di chi paventa un pericoloso avvicinamento al modello americano, con una maggiore, temibile, circolazione di armi.

Scriminante

Per farci un'idea più chiara sulla questione e decidere da quale parte stare dobbiamo partire dall'istituto per com'è attualmente disciplinato. La legittima difesa è una delle cause di esclusione del reato (o scriminanti), tassativamente individuate dalla legge. Si tratta, in sostanza, di situazioni concrete che escludono l'antigiuridicità di una condotta altrimenti punibile. Facciamo un esempio: se uccido una persona commetto il reato di omicidio, sarò quindi processato e condannato. Ma se commetto il fatto (l'assassinio appunto) per difendermi da chi (a sua volta) sta tentando di ammazzarmi sarò “giustificato” dall'ordinamento: quanto compiuto non costituirà reato, sarà lecito.

L'istituto

Quello appena citato è proprio un caso di legittima difesa. Il primo comma dell'articolo 52 del codice penale, infatti, stabilisce: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa“. Gli elementi richiesti perché si possa restare entro i confini della scriminante sono il pericolo (di un'offesa ingiusta) e la conseguente reazione difensiva. Il primo deve essere “attuale“, cioè insorgere in un lasso temporale che non consenta altre soluzioni (ad esempio chiamare la polizia). La seconda, invece, deve essere “proporzionata all'offesa“; non posso, cioè, uccidere chi sta semplicemente tentando di scipparmi sul bus, tanto per fare un esempio. Se la proporzionalità non viene rispettata ciò che poteva risultare lecito torna a essere illecito, sia pur in modo attenuato. Si parla di “Eccesso colposo di legittima difesa“, previsto dall'articolo 55 cp: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo“. Se, ad esempio, un aggressore entra in una casa senza alcuna arma e l'aggredito gli spara un colpo di pistola o usa contro di lui un'altra arma scatta il reato di lesioni colpose (in caso di ferite) o di omicidio colposo (se muore). 

Complicazioni

Abbiamo citato casi semplici – comunque eventualmente oggetto di valutazione da parte del magistrato – nei quali si può agevolmente comprendere dove sia il torto o la ragione. In altre circostanze, tuttavia, il confine fra “legittimità” ed “eccesso” diventa labile e il lavoro del pubblico ministero e del giudice si complica. Questi saranno, infatti, tenuti anche a valutare l'elemento psicologico dell'emotività, della paura, che incide sulla percezione del pericolo. Era lucido Tizio quando ha deciso di sparare al ladro Caio che si era introdotto nella sua abitazione o temeva che il malvivente stesso fosse armato perché magari si era messo la mano in tasca? Domande come questa sono la norma quando si trenta di ricostruire un possibile caso di legittima difesa. La giurisprudenza di Cassazione, negli anni, ha elaborato diverse casistiche, cercato di rendere più netti i contorni delle singole circostanze. Ci sarà sempre una polemica per il pensionato finito alla sbarra per aver freddato un malvivente dentro casa.  

La riforma

Qui subentra la riforma al voto in questi giorni. Il testo, in sostanza, ruota attorno a tre concetti: rendere la difesa “sempre legittima” quando la possibile aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro o se sussiste “violenza o minaccia nell'uso di armi”; escludere l'eccesso di legittima difesa quando il fatto si verifica nella propria abitazione; non punire la condotta di chi agisca in stato di “grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Il testo inasprisce, poi, le pene per una serie di reati (furto in abitazione, rapina, violazione di domicilio) ed estende il gratuito patrocinio al soggetto nei cui confronti si procede penalmente per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo. I promotori sostengono che la legge, una volta approvata, tutelerà maggiormente i cittadini, agendo anche da deterrente nei confronti di chi delinque. I critici, invece, ritengono che la riforma finirà col promuovere un utilizzo meno consapevole delle armi. Ci sono, poi, alcuni giuristi che danno poco peso alla riforma. Secondo gli autori di Diritto.it, ad esempio, l'introduzione dell'avverbio “sempre” ha più una finalità politica, di rafforzamento del concetto ma non possiederebbe “forza e valore sufficienti a mutare, nel modo probabilmente auspicato dai promotori e firmatari del disegno in questione, la portata applicativa dell’istituto”. Che quindi resterebbe nella piena disponibilità dei giudici

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