La Camera ha approvato all’unanimità la legge per il contrasto al cyberbullismo che entra così ufficialmente a far parte dell’ordinamento giuridico italiano.
Vediamo i principali punti del provvedimento.
Definizione
Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. A ciò si aggiunge la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.
Oscuramento
Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
A scuola
In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L’obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato. Più in generale, il Ministero del’Istruzione ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
Ammonimento
In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia il “cyberbullo”, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Monitoraggio
Presso la Presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.