La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Lega contro l'ordinanza con cui la con cui la Corte d'appello di Genova aveva negato al Carroccio di partecipare al giudizio di secondo grado per il “caso fondi” in qualitĆ di “soggetto terzo destinatario di un provvedimento di confisca”, estraneo al nostro ordinamento.Ā
Il ricorsoĀ
La Lega riteneva di poter prendere parte al giudizio contro Umberto Bossi, Francesco Belsito e 3 ex revisori dei conti in quanto soggetto passivo del sequestro di 49 milioni di euro disposto dai giudici liguri. Strategia processuale che, se andata a buon fine, le avrebbe consentito di intervenire nel merito per opporsi alla condanna e alla confisca. Gli avvocati della Lega, in particolare, basavano la loro richiesta sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul caso legato all'ecomostro di Punta Perotti, lamentando una violazione dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In base a questa statuizione, sostenevano i legali di via Bellerio, ĆØ “stato enunciato il principio che un provvedimento di confisca applicato a chi non ĆØ parte nel processo penale in cui ĆØ disposta la misura ĆØ da ritenersi emesso in violazione dell'articolo 7″.Ā
“No” di piazza Cavour
Ma per gli “ermellini”Ā i diritti della Lega non sarebbero stati violati dall'ordinanza pronunciata lo scorso 15 giugno. Di conseguenza il Carroccio, che ĆØ stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, dovrĆ assistere al giudizio dall'esterno, senza alcuna prerogativa processuale di merito.Ā
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