A poco più di due settimane dalla sentenza sull’Italicum arrivano le motivazioni della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della legge elettorale voluta dal governo Renzi. La Consulta ha espunto dal testo il meccanismo del ballottaggio, salvato i capilista bloccati e il premio di maggioranza a chi raggiunge il 40% dei voti e modificato la disciplina delle multicandidature.
Il monito
Infine ha rivolto al Parlamento un monito che sarà determinate nel dibattito politico che si andrà a sviluppare nei prossimi giorni: le leggi elettorali per le due Camere non devono necessariamente essere identici ma “non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee“.
Premio di maggioranza
Salvo, come si diceva, il premio di maggioranza, il quale, secondo la Corte, “non è irragionevole” ma anzi punta a “bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale“.
La bocciatura del ballottaggio
Il ballottaggio, invece, per come è strutturato determina “una lesione” perché “il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità“. Così costruito deve essere vincolato all’esigenza costituzionale “di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto”. Una compressione che invece si realizza perché “una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno”. Niente a che vedere, specificano le motivazioni, con il ballottaggio previsto per l’elezione dei sindaci, che avviene in maniera diretta e riguarda una carica monocratica.
Ok ai capilista bloccati
Quanto ai capilista bloccati, secondo la Corte ha fatto notare che, mentre nel Porcellum a essere blindate erano le liste nella loro interezza – e questo fu giudicato incostituzionale perché non lasciava alcun margine di scelta all’elettore – nell’Italicum le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte. A essere bloccato è solo il capolista, il cui nome compare sulla scheda e l’elettore può esprimere sino a due preferenze. Non solo, c’è da considerare un altro aspetto: il ruolo che la Costituzione stessa affida ai partiti “quali associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale”. E i capilista ne sono espressione.
Il sorteggio
Restano valide anche le multicandidature, ma cade la norma che consentiva al candidato di scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere materialmente eletto. La Corte l’ha giudicata “irragionevole” perché viola il principio d’uguaglianza e della personalità del voto. Sopravvive il criterio del sorteggio per la scelta. Ma è la stessa Corte a dire che questa non è la regola più adeguata. Spetta al “legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori”.