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Indennità di licenziamento, stop al criterio base

La Consulta mette una “x” sulla parte del Jobs Act riguardante le indennità per i licenziamenti illegittimi, giudicata incostituzionale e senza miglioramenti sostanziali apportati dal recente Decreto Dignità. Per questo l'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 “sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato” è stato bocciato, provvedimento che verrà stabilito definitivamente con la sentenza dei giudici, prevista da qui a qualche settimana. Finora, il Jobs Act prevedeva che “il giudice (…) condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.

Non sufficiente il D. Dignità

Sostanzialmente, per i giudici è la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore a essere antitetica rispetto ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza, entrando in contrasto addirittura con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione. Il recente Decreto varato dall'esecutivo aveva in qualche modo ritoccato l'articolo 2 del testo varato dal governo Renzi ma senza apportare modifiche tali da consentirne, sempre secondo i magistrati, l'adeguamento ai criteri costituzionali in quanto l'unico intervento effettivo riguardava il quantum minimo e massimo degli indennizzi dalle 6 alle 36 mensilità.

Il meccanismo di determinazione, tuttavia, era rimasto legato all'anzianità di servizio e, per questo, giudicato non attinente ai principi costituzionali: “La previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore – spiegano i giudici – è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione”.

 

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