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Il nemico della porta accanto

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Lo stalking, insieme dei comportamenti e atti persecutori, reiterati nel tempo, volti a generare angoscia per il soggetto che ne è vittima, è un reato ancora oggi diffuso nel nostro Paese e si sviluppa in diversi ambiti. Il termine deriva dall’inglese to stalk, che in italiano può essere tradotto come “inseguire”.

Perseguitati

Le conseguenze di tale fenomeno sono ben note: in alcuni casi conducono, purtroppo, a violenze fisiche e omicidi, in altre condizionano enormemente la vita delle persone, costringendole a nascondersi, a limitare i propri spostamenti e a vivere con un perenne stato di ansia. Tale inaccettabile delitto non riguarda solo i rapporti di coppia, in essere o naufragati (come le cronache in genere riportano) ma anche altre situazioni in cui non vi è l’elemento affettivo o sentimentale. Una delle applicazioni più dirette è quella che, propriamente, viene chiamata “stalking condominiale”. La definizione può, in un primo momento, sorprendere ma non si tratta di un’esagerazione bensì di un quadro che fotografa una realtà diffusa.

Dentro casa

La questione non è di poco conto poiché le cronache riportano diversi casi di molestie o controversie condominiali che sfociano in atti violenti sino, addirittura, all’omicidio. Non si tratta, quindi, in tal caso, di pittoresche beghe del palazzo quasi folkloristiche o da film; si è in presenza di comportamenti di grave natura in grado, per il loro reiterarsi e il generare ansia (i due elementi essenziali dello stalking), di condizionare totalmente la vita quotidiana, non solo quella trascorsa tra le proprie mura ma anche le ore in cui si è al lavoro.

Disciplina

Per questo reato specifico non esiste una norma relativa, si procede attraverso l’articolo 612 bis del Codice Penale (quello proprio dello stalking, introdotto nel 2009) e le sentenze della Cassazione. Una prima statuizione (che estese, di fatto, l’applicabilità della suddetta normativa in ambito condominiale), la numero 20895 del 25 maggio 2011, configurò il comportamento molesto e persecutorio di un condomino nei confronti non di un solo soggetto bensì di tutte le donne del condominio, vittime dello stalker perché appartenenti al genere femminile. In un’altra sentenza, la numero 26878 del 28 giugno 2016, la Corte avvalorò la denuncia di un condomino, tartassato da un altro, senza richiedere particolari prove ma basandosi sulle rimostranze presentate.

Molestie continue

Alcune volte, quindi, non basta battere con la scopa o il pugno sul muro del vicino né urlare il proprio disappunto per far cessare rumori molesti o in orari di silenzio; nei casi più gravi e persistenti (capaci di togliere il sonno e la tranquillità) occorre far presente il caso durante l’assemblea di condominio o al proprio amministratore. Nelle fattispecie più estreme, quelle che oltrepassano il regolamento dello stabile e le norme del Codice Civile, si giunge alla denuncia. Questa può essere inoltrata come comune violenza privata, punibile con il “decreto sicurezza”, legge numero 38 del 24 aprile 2009 o come stalking se ne sussistono i due presupposti essenziali. 

L'amministratore

L’Anammi (Associazione Nazional-europea Amministratori d’Immobili) spiega, attraverso il presidente Giuseppe Bica, l’importanza dell’amministratore, chiamato ad ascoltare i condomini e a svolgere una funzione probante di testimone e di possibile mediatore tra le parti. Il presidente precisa, inoltre, come molte cause di stalking condominiale non si concludano con la condanna all’allontanamento del reo, poiché falsate inizialmente da denunce limitate a semplici liti di pianerottolo, senza le caratteristiche proprie dello stalking.

Alternativa

La legge 38 del 2009 prevede anche l'istituto della “richiesta di ammonimento” alla Questura come alternativa alla denuncia vera e propria. Il conseguente provvedimento non instaura un giudizio, né produce conseguenze per il condomino ritenuto stalker che viene soltanto avvertito e avvisato dal Questore.

Risentimenti

Dispetti, vendette, minacce, appostamenti, calunnie, violazione della proprietà privata, producono forti risentimenti nei confronti del vicino fastidioso. A volte si ritiene di poterlo sedare con una semplice denuncia per stalking ma questa va documentata con prove effettive (messaggi sul telefono, mail, lettere, registrazioni, testimonianze), altrimenti si rischia di avanzare una vana pretesa.

Niente abusi

E’ opportuno e legittimo che il reato di stalking condominiale sia stato evidenziato e tutelato (seppur non codificato espressamente) ma è altrettanto fondamentale che, a fronte dei veri casi in cui un soggetto sia fortemente condizionato da un altro, non si sfoci nell’abuso (come una sorta di deterrente o di scorciatoia) e al ricorso agli strumenti processuali anche per semplici liti di pianerottolo, gestibili con il buonsenso o attraverso il pronunciamento di un amministratore o di un’assemblea condominiale.

 

Marco Managò: