Al via la rottamazione delle cartelle esattoriali. Gli uffici di Equitalia da oggi hanno a disposizione i moduli per richiedere la “definizione agevolata”. Ma l’invio della domanda potrà essere fatto anche con una semplice e-mail o con la Pec, la posta certificata. Anche se qualche modifica potrebbe ancora arrivare: proprio questa settimana la commissione Bilancio della Camera esaminerà le proposte di modifica al decreto, che prevedono tra l’altro un allungamento del periodo di rateizzazione. Così, visto che c’è tempo fino al 23 gennaio, conviene ancora aspettare un poco.
L’adesione
Dovrà essere fatta entro il 23 gennaio con il modulo messo a punto da Equitalia. La consegna dovrà essere fatta presso gli uffici della concessionaria oppure con posta elettronica certificata alle e-mail indicate sul modulo e sul portale della società. Sul modulo di adesione, che ha il codice “DA1” i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia (e i relativi ‘carichi’) per le quali chiedono la definizione agevolata, definendo la modalità di pagamento (in unica soluzione o dilazionato in un massimo di quattro rate, l’ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018). C’è poi la parte relativa agli eventuali giudizi pendenti, ai quali occorre rinunciare.
Rottamazione per tutte le cartelle
La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. In pratica potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari, da quelli siciliani a quelli degli enti territoriali che hanno scelto altre società. La norma riguarda i ruoli relativi agli anni 2000-2015. Sarà possibile usufruire dello ”sconto” anche per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste. Anche su questo potrebbero arrivare novità con la possibilità dei singoli comuni di non permettere la rottamazione.
Il calcolo di Equitalia
Dopo l’adesione entro il 24 aprile il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha aderito l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Invierà anche i bollettini.
Quattro rate
Al momento sono previste quattro rate. Ma in parlamento il dibattito è aperto per un allungamento del periodo, fino a tutto il 2018 o il 2018. Al momento le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018. L’erario conta di incassare 2 miliardi il prossimo anno e 900 milioni quello successivo.
Fisco inflessibile
Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la “rottamazione” e torna a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.
Il pagamento
Il versamento della “cartella scontata” potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione. Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla “definizione agevolata”. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata, quindi vanno versate le eventuali rate in cadenza quest’anno fino a tutto dicembre.
La condizione
Per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando.
Stop alle esecuzioni
Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le “azioni esecutive” del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate.
Quando non vale
La rottamazione non vale per l’Iva all’importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di “aiuti di Stato” (in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata non si applica nemmeno sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.