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Decreto sicurezza-bis: cosa cambia

Auna manciata di mesi dal Decreto sicurezza, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ne vara addirittura un bis con norme particolarmente restrittive sul fronte dei migranti. Dodici articoli, per la maggior parte incentrati sul contrasto all'immigrazione clandestina e che, in un certo senso, incremente il potere decisionale del Viminale che assume su di sĆ© (assieme alle Direzioni distrettuali antimafia)Ā competenze che, fino a poco tempo fa, erano ad appannaggio del Ministero dei Trasporti e delle Procure ordinarie. Ad annunciarlo ĆØ stato lo stesso Matteo Salvini, il quale si ĆØ recato alla Prefettura di Napoli per incontrare i responsabili delle Forze dell'ordine, qualche ora dopo l'arresto dei due sospettati di aver messo in atto l'agguato nel quale ĆØ rimasta ferita la piccola Noemi.

Casi immigrazione

La novitĆ  piĆ¹ importante, stando al testo, riguarderĆ  il Codice della navigazione, riforma contenuta nell'articolo 2:Ā in sostanza, il Viminale assumerĆ  la responsabilitĆ  di limitare o vietare il transito di navi nelle acque nazionali qualora sussitano ragioni di ordine pubblico e sicurezza, circostanza che dovrebbe comprendere tutte le navi che trasportano migranti. In questo senso, il Decreto bis andrĆ  a rafforzare le sanzioni contro coloro che soccorsero le imbarcazioni in mare in violazione delle norme Sar, spostando alle Direzioni distrettuali antimafia anche i casi in cui sussista l'ipotesi diĀ favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, modificando in questo modo il codice di procedura penale, il quale non prevederĆ  piĆ¹ che i casi passino dalle Procure ordinarie.

Inasprimento sanzioni

Sempre in riferimento alle migrazioni, verrĆ  previsto lo stanziamento di tre milioni di euro per rafforzare l'impiego di poliziotti stranieri per operazioni contro i trafficanti che richiedano il servizio sotto copertura. E ancora, inasprimento delle sanzioni contro chi aggredisce le Forze dell'ordine per “colpire piĆ¹ severamente coloro che si oppongono a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio attraverso l'utilizzo di scudi o altri oggetti di protezione passiva, di materiali imbrattanti; coloro che utilizzano razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili; nonchĆ© coloro che fanno ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti”. Secondo il provvedimento “viene inoltre soppressa la vigente possibilitĆ  di configurare la causa di esclusione della punibilitĆ  per 'particolare tenuitĆ  del fatto' in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni”.

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