Il ddl sull’omicidio stradale ha incassato l’ok da parte del Senato e ora si appresta a passare alla Camera. Due nuovi reati, l’omicidio e le lesioni stradali. Ritiro della patente fino a 30 anni. Arresto in flagranza di reato. Pene più severe per chi fugge. Questi alcuni dei punti salienti del testo che comporta un piccolo innalzamento del massimo della pena per l’omicidio (a 12 anni contro i 10 attuali) con, però, un netto aumento del minimo (7 anni in caso alcol, 8 in caso di droga). Cinque i nuovi articoli nel Codice penale.
Sul fronte dell’omicidio stradale il 586-bis (sulla morte come conseguenza di altro reato) e il 589-ter (sull’omicidio colposo) stabiliscono pene severe per chi commetta un omicidio colposo guidando mezzi a motore sotto l’effetto di alcol o droghe (da 8 a 12 anni di reclusione per chiunque guidi con un tasso alcolemico sopra 1,5 grammi/litro o sotto l’effetto di droghe e per i conducenti che svolgano attività di trasporto persone con tasso sopra 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze; da 7 a 10 con il solo tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non a 1,5 g/l e non sotto l’effetto di droghe). Se si causa la morte di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, senza superare i 18 anni. Per i pirati della strada pena aumentata della meta’ se il conducente si da’ alla fuga.
Nasce anche il reato di lesioni stradali (con gli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies introdotti nel Codice penale): pena da 2 a 4 anni con tasso sopra 1,5 grammi/litro di alcol nel sangue o sotto l’effetto di droghe e con tasso 0,8 g/l e effetto droghe nel caso di conducenti di mezzi riservati al pubblico; da 9 mesi a 2 anni nel caso del solo tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 g/l, per chi superi i limiti di velocità, non rispettino i semafori, circolino contromano, invertano la marcia nei pressi di curve, dossi e incroci o sorpassino in corrispondenza di strisce pedonali o linea continua. Pene aumentate da un terzo alla metà nel caso di lesioni personali gravi e dalla meta’ a due terzi nel caso di lesioni personali gravissime. Nel caso di condotte imprudenti non legate a alcol e droga diminuzione fino a un terzo della pena se l’evento lesico non e’ esclusiva conseguenza dell’azione o omissione commessa. Aumento della pena invece se sono più d’una le persone coinvolte, con la pena più grave aumentata fino al triplo nel limite di 7 anni. Sul fronte della patente, viene sospesa in attesa del giudizio, ma in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio o lesioni stradali viene revocata, anche in caso di sospensione condizionale della pena. In caso di omicidio stradale la revoca va da un minimo di 15 a un massimo di 30 anni: 20 anni in caso di recidiva (su droghe e alcol sopra 0,8 g/l); 30 anni se oltre a alcol e droga il soggetto ha superato i limiti di velocità. In caso di lesioni dopo la revoca nuova patente dopo 5 anni, 10 se il soggetto e’ recidivo, 12 anni se c’e’ anche il superamento dei limiti di velocita’.
Nel testo del ddl si prevedono anche modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali per rilevare il tasso alcolemico o l’uso di stupefacenti e di prelievo coattivo di campioni biologici. Chi si rifiuti viene accompagnato al più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. L’omicidio stradale, inoltre, entra a far parte delle fattispecie previste dall’art. 380 del Codice di procedura penale che prevedono l’Arresto obbligatorio in flagranza di reato. Arresto in flagranza, ma facoltativo, nel caso di lesioni gravi o gravissime. Dal ddl è stata espunta la parte relativo a omicidio e lesioni in mare da chi sia alla guida di un natante, tema che verrà affrontato nell’esame della revisione del Codice della navigazione.