Laura Boldrini auspicaĀ una rapidaĀ approvazione da parte del Parlamento della legge sul cyberbullismo, il cui testo ĆØ stato licenziato dalla Camera la scorsa settimana e che ora ĆØ all’esame di Palazzo Madama. “La scorsa settimana – sostiene la presidente della Camera a un convegno su internet – la Camera ha discusso un provvedimento che ĆØĀ stato oggetto anche di qualche polemica. E so che alcuni di voi hanno trovato il provvedimento sul cyberbullismo non adeguato. Evito di formulare un giudizio su questo perchĆ© il provvedimento ĆØ all’esame del Senato”.
La presidente della Camera ha ricordato l’incontro con la madre di Carolina Picchio, “una ragazzina di Novara, che si era uccisa pochi giorni prima perchĆ© non era riuscita a sostenere la vergogna ai alcune immagini messe sul web. E’ stato un incontro difficile, e allora ci impegnammo a dire che la legislatura sarebbe terminata con una legge contro il cyberbullismo. Io mi auguro che sapremo tenere fede a quell’impegno”, conclude Boldrini. “Non bisogna subire i predicatori di odio, ma occorre contrastarli e ci dobbiamo mettere la faccia: deputati e societĆ civile. Non possiamo indietreggiare di fronte a un manipolo di predicatori di odio”.
Ecco, in sintesi, cosa prevede la legge.
LE DEFINIZIONI: Il bullismo ĆØ definito come lāaggressione o la molestia, da parte di singoli o piĆ¹ persone, nei confronti di una o piĆ¹ vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione allāautolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, allāorientamento sessuale, allāopinione politica, allāaspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo ĆØ definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.
LE SANZIONI: Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili dāufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrĆ convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se lāammonito ĆØ minorenne, il questore convoca con lāinteressato almeno un genitore. Lo stalking commesso per via informatica o telematica sarĆ punito con la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identitĆ e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o con la mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con lāinganno o con minacce.
DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA: In ogni istituto tra i professori sarĆ individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterĆ informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per lāautore.