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CYBERBULLISMO, BOLDRINI: “SPERO IN UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA LEGGE”

Laura Boldrini auspicaĀ una rapidaĀ approvazione da parte del Parlamento della legge sul cyberbullismo, il cui testo ĆØ stato licenziato dalla Camera la scorsa settimana e che ora ĆØ all’esame di Palazzo Madama. “La scorsa settimana – sostiene la presidente della Camera a un convegno su internet – la Camera ha discusso un provvedimento che ĆØĀ stato oggetto anche di qualche polemica. E so che alcuni di voi hanno trovato il provvedimento sul cyberbullismo non adeguato. Evito di formulare un giudizio su questo perchĆ© il provvedimento ĆØ all’esame del Senato”.

La presidente della Camera ha ricordato l’incontro con la madre di Carolina Picchio, “una ragazzina di Novara, che si era uccisa pochi giorni prima perchĆ© non era riuscita a sostenere la vergogna ai alcune immagini messe sul web. E’ stato un incontro difficile, e allora ci impegnammo a dire che la legislatura sarebbe terminata con una legge contro il cyberbullismo. Io mi auguro che sapremo tenere fede a quell’impegno”, conclude Boldrini. “Non bisogna subire i predicatori di odio, ma occorre contrastarli e ci dobbiamo mettere la faccia: deputati e societĆ  civile. Non possiamo indietreggiare di fronte a un manipolo di predicatori di odio”.

Ecco, in sintesi, cosa prevede la legge.

LE DEFINIZIONI: Il bullismo ĆØ definito come lā€™aggressione o la molestia, da parte di singoli o piĆ¹ persone, nei confronti di una o piĆ¹ vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione allā€™autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, allā€™orientamento sessuale, allā€™opinione politica, allā€™aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo ĆØ definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.

LE SANZIONI: Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili dā€™ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrĆ  convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se lā€™ammonito ĆØ minorenne, il questore convoca con lā€™interessato almeno un genitore. Lo stalking commesso per via informatica o telematica sarĆ  punito con la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identitĆ  e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o con la mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con lā€™inganno o con minacce.

DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA: In ogni istituto tra i professori sarĆ  individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterĆ  informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per lā€™autore.

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