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CYBERBULLISMO, BOLDRINI: “SPERO IN UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA LEGGE”

Laura Boldrini auspica una rapida approvazione da parte del Parlamento della legge sul cyberbullismo, il cui testo è stato licenziato dalla Camera la scorsa settimana e che ora è all’esame di Palazzo Madama. “La scorsa settimana – sostiene la presidente della Camera a un convegno su internet – la Camera ha discusso un provvedimento che è stato oggetto anche di qualche polemica. E so che alcuni di voi hanno trovato il provvedimento sul cyberbullismo non adeguato. Evito di formulare un giudizio su questo perché il provvedimento è all’esame del Senato”.

La presidente della Camera ha ricordato l’incontro con la madre di Carolina Picchio, “una ragazzina di Novara, che si era uccisa pochi giorni prima perché non era riuscita a sostenere la vergogna ai alcune immagini messe sul web. E’ stato un incontro difficile, e allora ci impegnammo a dire che la legislatura sarebbe terminata con una legge contro il cyberbullismo. Io mi auguro che sapremo tenere fede a quell’impegno”, conclude Boldrini. “Non bisogna subire i predicatori di odio, ma occorre contrastarli e ci dobbiamo mettere la faccia: deputati e società civile. Non possiamo indietreggiare di fronte a un manipolo di predicatori di odio”.

Ecco, in sintesi, cosa prevede la legge.

LE DEFINIZIONI: Il bullismo è definito come l’aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’orientamento sessuale, all’opinione politica, all’aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.

LE SANZIONI: Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d’ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore. Lo stalking commesso per via informatica o telematica sarà punito con la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identità e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o con la mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l’inganno o con minacce.

DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA: In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.

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