Il Ministero dell'Economia comunica che, a partire da novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l'esigibilità delle somme dei primi “conti dormienti” affluiti al Fondo Rapporto Dormienti nel novembre 2008.
Al Fondo affluiscono somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria, di importo non inferiore a 100 euro, non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati – spiega il Mef – per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.
Nella categoria dei “conti dormienti” rientrano quindi, non solo depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d'investimento nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione. Per quanto concerne invece le rendite delle polizze, si considerano dormienti dopo un periodo di due anni, mentre per gli assegni il periodo arriva a tre anni dall’emissione.
In Italia, secondo le stime del Rendiconto Generale dello Stato, dal 2007 ad oggi ammontano ad oltre 2 miliardi i risparmi “dimenticati” dagli italiani. Il DPR 116 del 2007 prevede che le somme non riscosse dai legittimi proprietari vengano automaticamente trasferite in un Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con legge 266 del 2005, al fine di risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Lo stesso Decreto precisa che Banche, Poste e intermediari finanziari debbano comunicare periodicamente al Ministero del Tesoro gli elenchi dei conti e libretti dormienti che risultano essere inattivi.
Il Mef conclude invitando “ad effettuare una verifica puntuale sull'esistenza di conti dormienti intestati a proprio nome o a nome di familiari” sulla banca dati Consap.