Marika Cassimatis torna in pista per le amministrative di Genova. Il giudice Roberto Braccialini ha, infatti, accolto il ricorso presentato dalla vincitrice delle Comunarie del Movimento 5 Stelle contro l’esclusione decisa da Beppe Grillo per alcuni like e commenti postati sulla sua pagina fan da fuoriusciti dal Movimento come il sindaco di Parma, Stefano Pizzarotti, e il consigliere comunale di Genova Putti. Nonostante la difesa (“li hanno messi quando erano ancora nel M5s” si era giustificata Cassimatis) l’esponente grillina era stata sospesa dal partito.
La decisione del tribunale civile di Genova complica la situazione in casa Cinque Stelle perché di fatto annulla tutto: l’esclusione della professoressa e la possibilità che a rappresentare il M5s sia Luca Pirondini, lo sconfitto da Cassimatis, ma vincitore delle Comunarie bis indette da Grillo con voto on line in tutta Italia svolte dopo l’annullamento delle Comunarie del 14 marzo vinte da Cassimatis. A questo punto il rischio è che il Movimento non abbia candidati alle elezioni a Genova. Il magistrato ha sospeso anche il “ripescaggio” della lista di Luca Pirondini. Il tribunale civile ha dunque accolto tutto il ricorso d’urgenza presentato dagli avvocati Lorenzo Borrè e Alessandro Gazzolo. La professoressa ha commentato su Facebook “Abbiamo vintoooooooo!”.
Secondo il giudice anche se Grillo è il “capo politico” del Movimento non ha il potere di veto sulle decisioni delle assemblee telematiche. Tali decisioni anzi sono vincolanti per lui e per gli eletti. Il giudice fissa alcuni principi fondamentali per tutta la vicenda del “caso Genova”. “Nonostante non sia particolarmente agevole ricostruire le regole organizzative del Movimento e l’istanza dirigista riconosciuta a Grillo, quest’ultimo non ha un potere di intervento nel procedimento di selezione delle candidature“. Il magistrato scrive anche: “Le assemblee telematiche producono deliberazioni vincolanti per il capo politico e per gli eletti. Grillo ha un ruolo di indirizzo e impulso particolarmente penetrante che però, in materia di candidature locali, non si identifica nel diritto di ultima parola“.