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LA CORTE UE: “LA GB PUO’ LIMITARE IL WELFARE PER I CITTADINI EUROPEI SE NON HANNO IL DIRITTO DI SOGGIORNO”

E’ legittimo da parte della Gran Bretagna limitare l’accesso alle prestazioni sociali, in particolare agli assegni familiari, per i cittadini europei presenti in Gran Bretagna, se questi non hanno il diritto di soggiorno nel Paese. Lo ha stabilito la Corte Ue, riconoscendo che, pur essendo una discriminazione indiretta, questa è giustificata dalla necessità da parte di Londra di proteggere le sue finanze.

La Corte di giustizia europea ha così respinto il ricorso presentato dalla Commissione Ue contro la Gran Bretagna, affermando che “il Regno Unito può esigere che i beneficiari degli assegni familiari e del credito d’imposta per i figli a carico dispongano di un diritto di soggiorno in tale Stato”, in quanto “sebbene tale condizione sia considerata una discriminazione indiretta, essa è giustificata dalla necessità di proteggere le finanze dello Stato membro ospitante”.

Bruxelles aveva infatti ricevuto numerose denunce di cittadini Ue non britannici ma residenti nel Regno Unito a cui era stata negata la concessione di determinate prestazioni sociali, in particolare gli assegni familiari e il credito d’imposta per i figli a carico, in quanto non titolari di un diritto di soggiorno (per esempio disoccupati o senza mezzi di sostentamento). La Commissione allora ha fatto ricorso per inadempimento contro Londra, dato che la normativa britannica impone di verificare che i richiedenti determinate prestazioni sociali soggiornino legalmente nel territorio britannico, una condizione discriminatoria in quanto le regole Ue menzionano solo il concetto di residenza abituale del richiedente.

I giudici di Lussemburgo hanno invece dato ragione a Londra, in quanto niente impedisce “a che la concessione di prestazioni sociali a cittadini dell’Unione economicamente inattivi sia subordinata al requisito che essi soddisfino le condizioni per disporre di un diritto di soggiorno legale nello Stato membro ospitante”. Per la Corte, infatti, questa differenza di trattamento tra cittadini britannici e Ue può “essere giustificata da un obiettivo legittimo come la necessità di proteggere le finanze dello Stato membro ospitante, a condizione che essa non vada al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo”.

La Corte ha infatti accertato che le autorità britanniche procedono alla verifica della regolarità del soggiorno “conformemente alle condizioni enunciate nella direttiva sulla libera circolazione dei cittadini”, quindi non effettuato in modo sistematico per ogni domanda ma soltanto in caso di dubbio. Di conseguenza, conclude Lussemburgo, “la condizione non va al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo perseguito dal Regno Unito, ossia la necessità di proteggere le proprie finanze”.

redazione

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