E’ possibile respingere la domanda d’asilo se proviene da persona che ha preso parte alle attività di una rete terroristica. E per farlo non è necessario che il richiedente abbia commesso personalmente atti terroristici, né che li abbia istigati o vi abbia partecipato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza relativa ad una causa che vede opposti Mostafa Lounani, cittadino marocchino, condannato a sei anni in Belgio per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, e il Commissaire général aux refugiés et aux apatrides.
Lounani nel 2006 è stato condannato per aver partecipato alle attività del Gruppo Islamico dei Combattenti Marocchini, in qualità di dirigente, oltre che per associazione a delinquere, falso e uso di documenti falsi, soggiorno illegale. Il Tribunale penale di Bruxelles, in particolare, lo ha dichiarato colpevole di “partecipazione attiva nell’organizzazione di una filiera per l’invio di volontari in Iraq”. La cessione illegale di passaporti è stata qualificata come “atto di partecipazione all’attività di una cellula che fornisce il proprio supporto logistico a un movimento terroristico”.
Nel 2010 Lounani ha fatto domanda di asilo in Belgio, perché temeva di subire persecuzioni in caso di ritorno in Marocco, per il rischio di essere considerato un islamista radicale e jihadista. La domanda è stata respinta dalle autorità belghe. A questo punto l’uomo ha fatto ricorso e la Commissione per il contenzioso in materia di stranieri del Belgio, nel 2011, ha dichiarato che all’uomo andava riconosciuto lo status di rifugiato.
Il Consiglio di Stato belga ha annullato la decisione della Commissione che, non contenta, ha confermato la propria decisione nel 2012. Per la Commissione, la condanna per appartenenza a un gruppo terroristico non era sufficiente, perché il Tribunale non gli aveva imputato la commissione o la partecipazione a uno specifico atto terroristico.