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La Corte Ue fissa i paletti

I giudici chiamati a eseguire un mandato d'arresto europeo devono astenersi dal darvi seguito se ritengono che la persona interessata rischi di subire una violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo. Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia della Ue riferendosi al caso di Lm, di nazionalità polacca, oggetto di tre mandati d'arresto europei emessi da giudici del suo Paese ai fini dell'esercizio dell'azione penale per traffico illecito di stupefacenti. 

Astensione necessaria

Secondo la Corte, “l'autorità giudiziaria chiamata a eseguire un mandato d'arresto europeo deve astenersi dal darvi seguito se ritiene che la persona interessata rischi di subire una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, quindi, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, a causa di carenze idonee a incidere sull'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente“.

Eccezione

La Corte rileva, anzitutto, che il rifiuto di esecuzione di un mandato d'arresto europeo è un'eccezione al principio di riconoscimento reciproco sotteso al meccanismo del mandato d'arresto europeo, eccezione che deve quindi essere oggetto di interpretazione restrittiva. La Corte sottolinea che la salvaguardia dell'indipendenza delle autorità giudiziarie è essenziale ad assicurare la tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, segnatamente nell'ambito del meccanismo del mandato d'arresto europeo.

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