Da oggi sarà possibile presentare la domanda per la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto dall’Inps, con anticipo del 40% delle spettanze. Lo si legge in un messaggio pubblicato dall’Istituto nel quale viene ricordato che cambiano le regole con la presentazione direttamente all’Istituto invece che alle Regioni. “Oggi – si legge – saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda Inps di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’Inps dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura ‘Nuova gestione dell’istruttoria per domande Cigo‘”.
Il comunicato dell’Inps
Il decreto Rilancio – ricorda l’Inps – ha esteso il periodo di cig e assegno ordinario per l’emergenza Covid dalle 9 settimane previste dal decreto Cura Italia a 18 settimane complessive. Il decreto del 16 giugno ha previsto la possibilità di chiedere le ultime quattro settimane di fermo per le aziende che avevano già utilizzato le prime 14 (9 + 5) anche per periodi antecedenti al primo settembre. “La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti – ribadisce l’Inps – non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive. Coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completarne la fruizione o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5). Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 – sottolinea l’Istituto – possono già essere inviate dai datori di lavoro, le domande di cassa integrazione devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il decreto 52/2020 stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020. Per la domanda di cassa integrazione in deroga all’Inps per le ulteriori cinque settimane il datore di lavoro dovrà aver avuto l’autorizzazione per le prime nove settimane dalle Regioni. L’applicativo per la presentazione della domanda di cig in deroga all’Inps sarà rilasciato oggi. Le domande dovranno riguardare periodi sospensione dell’attività a partire dal 26 aprile.