Sos crisi: ecco perché indebitarsi soffoca la società. Come uscirne

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Quando le imprese entrano in crisi, la società si impoverisce. Il valore sociale delle aziende è stato ribadito su Interris.it da don Aldo Buonaiuto. E’ sempre più frequente sentir parlare di sovraindebitamento nel tessuto economico attuale. Ma districarsi nella burocrazia non è semplice. Già lo stesso vocabolo esprime chiaramente il tema. Si tratta di situazioni debitorie gravose. Descritte in un dossier dell’Adnkronos dall’avvocato Luisa Faillace. Esperta di diritto fallimentare. E di gestione della crisi da sovraindebitamento. Del consumatore e dell’impresa.

Crisi complessa

Non è facile venire fuori da ogni situazione debitoria complessa. Che cosa si intende per sovraindebitamento? La definizione precisa dello stato di sovraindebitamento è quella che viene dettata dal nostro ordinamento giuridico. Disciplinato dalla legge numero 3 del 2012. Con successive integrazioni e modificazioni. Ossia ”una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”. Ciò determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni. Ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Negozio chiuso per fallimento

Proposta

L’esdebitazione è un meccanismo che permette al privato cittadino e consumatore di proporre ai creditori un piano di rientro. Per cancellare i propri debiti. O, in alternativa, mettendo a disposizione il proprio patrimonio. In una sorta di liquidazione dello stesso. Per mettere in piedi la procedura di esdebitazione è consigliabile rivolgersi ad un avvocato. Che valuterà, in via preventiva, la sussistenza di tutti i requisiti di legge. Affinchè la proposta possa essere formulata.

Istanza

Tale meccanismo prevede che i debiti possano essere ristrutturati. Utilizzando qualsiasi forma. Come ad esempio, la cessione di crediti futuri. La liquidazione del proprio patrimonio. E anche la sottoscrizione di uno o più garanti. Che conferiranno in garanzia beni e redditi. Per “coprire” la proposta del debitore stesso. Avviare la procedura richiede che il legale presenti istanza. Utilizzando l’apposito modello. Con relativa documentazione, alla Camera di Commercio competente. Con causale “OCC”. e un acconto forfettario per i costi della procedura. Dovrà essere, inoltre, sottoscritto l’impegno a fornire, durante la procedura, tutta la documentazione richiesta. Utile a ricostruire la situazione economica e patrimoniale.

Ente terzo

OCC è l’ acronimo di “Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento”. Ed è un ente terzo, indipendente e imparziale. A cui il debitore può rivolgersi per trovare una soluzione. Appoggiandosi ad un organo istituzionale esterno alla propria esposizione debitoria. Una possibilità per tutti i soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali. E che si ritrovano, spesso, esposti alle azioni individuali dei creditori. Essi possono, attraverso questo organo, provare a risolvere al loro crisi. Protetti da una sorta di garante. Una volta ricevuta la domanda, l’OCC ne valuta il rispetto dei presupposti normativi. E procede alla nomina di un professionista. Il gestore della crisi. Cioè colui che assisterà il debitore nella ristrutturazione del suo debito. E per la successiva soddisfazione dei creditori. Solo chi si ritrova sovraindebitato può rivolgersi agli OCC. Al fine di attivare la procedura. La proposta che dovrà prima essere vagliata dal gestore della crisi. E successivamente dai creditori. Consiste in un progetto realizzabile con importi e tempi definiti. Per saldare, interamente o in parte, i debiti.

Accordo

L’accordo verrà considerato raggiunto se esprimerà parere favorevole, almeno, il 60% dei creditori che rappresentano il debito. Per esempio, il signor Mario Rossi ha un milione di euro di debiti con vari creditori. L’accordo sarà raggiunto se la somma del debito dei creditori che hanno detto sì alla proposta supererà i 600 mila euro. Diverso, poi, il caso del sovraindebitamento familiare. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi. Quando siano conviventi. O quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Compenso dovuto

Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado. E gli affini entro il secondo. Nonché le parti dell’unione civile. E i conviventi di fatto. Le masse attive e passive resteranno distinte. Ma la liquidazione del compenso dovuto all’Occ sarà ripartita tra i membri della famiglia. In misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno. E’ ammesso il ricorso ad un’unica procedura di sovraindebitamento per i coniugi intestatari del medesimo contratto di credito. In passato venivano dilatati senza ragione i costi dell’avvio di differenti procedure per i membri di un medesimo nucleo familiare. Non solo. Adesso, invece, vengono evitate superflue ripetizioni di adempimenti procedurali. E i creditori potranno beneficiare della possibilità di liquidare in modo unitario i beni mobili e immobili della famiglia.

Giacomo Galeazzi: